Sequestro preventivo operato dalla Polizia giudiziaria


E' necessario l`avviso all`indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore?
Sequestro preventivo operato dalla Polizia giudiziaria
Nel corso delle indagini preliminari il decreto di sequestro è emanato, di regola, dal Pubblico Ministero.
Siccome, tuttavia, la polizia giudiziaria deve curare che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate fino all'eventuale intervento del P.M. (art. 354, co. I), allorquando vi sia pericolo nel ritardo ed il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente, ovvero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, può eseguire di sua iniziativa il sequestro (art. 354, co. II).
Il verbale deve però essere trasmesso entro quarantotto ore al P.M. del luogo ove il sequestro è stato eseguito e questi, nelle quarantotto ore successive, deve convalidare il sequestro con decreto motivato (art. 355, co. II).
Il sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. è proprio della fase delle indagini preliminari; è pertanto un mezzo per assicurare le fonti di prova, il quale, in quanto tale, può essere eseguito anche di iniziativa della polizia giudiziaria qualora, per la particolare urgenza derivante dalla contingente situazione, non sia possibile, come detto, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
Diversa è la funzione del sequestro preventivo, che costituisce una misura cautelare reale e, proprio per tale sua natura, deve necessariamente provenire da un organo neutrale, ossia un giudice.
In effetti, essendo la finalità perseguita dal legislatore col sequestro preventivo quella di evitare che attraverso l’uso della "cosa pertinente al reato" possano protrarsi o aggravarsi le conseguenze di esso, inibendo pertanto al proprietario della res o a chi la detiene l’utilizzazione della stessa e imponendo un vero e proprio vincolo, comprensibilmente il legislatore affidava il compito di poter disporre in ordine alla limitazione di tale diritto solo all’organo che maggiormente offriva garanzie di imparzialità ed equidistanza dalle parti processuali.
Ne deriva quindi che nel caso di sequestro probatorio, essendo questo di iniziativa di un organo per sua natura "non terzo", è logicamente previsto e assolutamente necessario, pena la nullità del sequestro e degli atti ad esso consequenziali, provvedere ad avvertire l’indagato della facoltà di nominare un difensore, il quale, a sua volta, ha diritto di assistere alle operazioni senza, però, essere previamente avvertito.
Ad opposte conclusioni deve giungersi nel caso di sequestro preventivo e, soprattutto quando l’atto non è disposto dal pubblico ministero o d’urgenza dalla polizia giudiziaria, bensì promani direttamente dal giudice.
Ciononostante, costante giurisprudenza di merito è giunta a ritenere operante l’onere di cui all’art. 356 c.p.p. anche quando si debba procedere a sequestro preventivo ed in particolare in ipotesi di sequestro disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p..
In caso di mancato avviso all’indagato, anche nel caso di sequestro preventivo operato dalla P.G., discenderebbe la nullità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria.
La giurisprudenza della S. C. non appariva però così costante ed unanime; ed infatti, a seguito di diverse pronunzie contrastanti, la terza sezione della Corte di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la decisione sul quesito "se l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria".
Ebbene, con la pronuncia a seguito della Camera di Consiglio del 29 gennaio 2016, le Sezioni Unite (le cui motivazioni ancora non sono state depositate) davano soluzione negativa al quesito, ritenendo, contrariamente a quanto concluso dal Procuratore Generale, che in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, questa non ha l'obbligo, a pena di nullità, di dare avviso all'indagato presente al compimento dell'atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

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di Avv. Fabio Laviano

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