Sgravio contributivo sulle assunzioni 2016


Nuovi incentivi previsti dalla legge di Stabilità 2016, Requisiti per la fruizione degli sgravi
Sgravio contributivo sulle assunzioni 2016
Si delinea il quadro dei nuovi incentivi sul contratto di lavoro a tempo indeterminato nella nuova legge di Stabilità per il 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso.Ricordiamo che l’agevolazione attuale, che prevede come è noto lo sgravio totale triennale dei contributi dovuti all’INPS entro il limite massimo annuale di euro 8.060, riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015. La Legge di Stabilità per il 2016, pur non cancellando completamente la misura agevolativa, prevede (attualmente) la riduzione del periodo agevolato da 36 a 24 mesi, mentre il massimale dell’agevolazione annua viene dimezzato (da 8.060,00 a 3.250,00 euro). Dei complessivi contributi previdenziali, sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che, nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Per poter accedere a qualsiasi beneficio contributivo, le aziende devono essere in possesso di un documento che certifichi la regolarità contributiva in relazione agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC cheha validità di 120 giorni.
Over 50 e donne
La legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, degli incentivi consistenti in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di:
- 12 mesi in caso di assunzione a termine;
- 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
Questa agevolazione si applica all’assunzione di:
· lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;
· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE.
· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Apprendistato
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato pari all’11,61%. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale.
La misura è valida per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

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di AT Studio Molinaro

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