Sinistro stradale e responsabilità medica


Nel caso di incidente stradale, causativo di lesioni, l’ipotetica negligenza o imperizia dei medici non è idonea a interrompere il nesso di causalità
Sinistro stradale e responsabilità medica
Con Sentenza n. 28246 del 07 Luglio 2016, la Suprema Corte di Cassazione, esaminando il caso di una signora condannata per omicidio colposo, ha dichiarato che nel caso di incidente stradale, causativo solo di lesioni, l’ipotetica negligenza o imperizia dei medici non è idonea a interrompere, ex Art. 41, comma 2, Cod. Pen., il nesso causale tra la condotta dell’automobilista danneggiante e l’evento morte provocato dai sanitari.
Nello specifico, a seguito di sinistro stradale, ascrivibile a colpa dell’imputata, il pedone riportava la frattura della testa omerale che rendeva necessario un intervento chirurgico.
L’operato dei sanitari, tuttavia, non si concludeva con esito positivo, in quanto si verificava il decesso del soggetto leso.
La decisione di condanna veniva impugnata dall’imputata, ma la Corte di Appello confermava in pieno la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, veniva presentato ricorso per cassazione per erronea applicazione dell’Art. 41, comma 2, Cod. Pen., secondo il quale le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento.
Secondo la tesi difensiva dell’imputata, infatti, il successivo decesso dell’investito sopraggiungeva a causa di una trombo-embolia polmonare massiva verificatasi a seguito di un intervento chirurgico volto a sostituire la testa omerale con una protesi, di talché non si poteva evincere un rapporto di causalità riconducibile alla errata condotta di guida della signora.
La difesa dell’imputata poneva in evidenza che al momento del ricovero ospedaliero, avvenuto nell’ immediatezza temporale dell’incidente stradale, il personale medico aveva escluso, per il danneggiato, ogni ipotesi di pericolo di vita, sottolineando, inoltre, che il decesso del pedone investito sarebbe intervenuto quale complicanza del tutto eccezionale ed imprevedibile delle lesioni subite a causa del sinistro e riconducibile unicamente all’intervento chirurgico, con conseguente applicabilità della disciplina posta dall’Art. 41, comma 2, Cod. Pen., in tema di interruzione del nesso causale.
Gli Ermellini, però, hanno chiarito come l’intervento dei sanitari costituisca, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile e chi provoca un sinistro deve mettere in conto sia le necessarie cure mediche sia le conseguenze che da esso possano derivare:
"...nel caso di incidente stradale causativo di lesioni, anche l’ipotetica negligenza o imperizia dei medici, persino ove di elevata gravità, non è idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini della esclusione del nesso di causalità occorre un errore sanitario del tutto eccezionale e da solo determinante l’evento letale....".
L’interruzione del collegamento eziologico tra la prima e le successive condotte colpose potrà verificarsi soltanto nel caso in cui l’azione rimproverabile "secondaria" assuma quei connotati da farla promuovere a "primaria", ovvero quando l’azione colposa posta in essere per ultima avrà generato un rischio di tale portata da soppiantare quello originariamente esistente.

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di Avv.to Angelo De Nina

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