Sostituto processuale e costituzione parte civile


Il sostituto processuale del procuratore speciale può costituirsi parte civile in udienza? La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite
Sostituto processuale e costituzione parte civile
Con l'ordinanza n. 49527/2017 depositata lo scorso 27 ottobre, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso dinanzi alle Sezione Unite il ricorso in esame affinchè esse si pronuncino sulla questione "Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine".
L'orientamento sinora dominante propendeva per la soluzione negativa.
Tuttavia alcune più recenti arresti giurisprudenziali della Quinta Sezione della Suprema Corte hanno concluso in modo difforme e innovativo.
Più in dettaglio, secondo il più risalente orientamento, l'azione civile nel processo penale può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, a norma degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p. e non anche dal suo sostituto processuale, il quale agisce quale vicario del difensore ma non del procuratore speciale (qualità rivestite, in genere ma non necessariamente, dalla medesima persona). Tale considerazione si fonda sul rilievo che il difensore-procuratore speciale non può delegare i poteri di carattere sostanziale conferitigli dalla persona offesa connessi al diritto risarcitorio che si intende far valere nel giudizio penale. Ovviamente la costituzione è valida ove in udienza intervenga la persona offesa che - in tal caso - eserciterebbe direttamente l'azione, con l'assistenza tecnica del sostituto processuale del difensore di fiducia.
In altri termini, tale orientamento tiene ben distinti i due atti: la nomina del difensore di fiducia (con cui si conferisce il mandato di assistenza in giudizio) e la procura speciale (che conferisca al procuratore la legittimazione attiva a promuovere l'azione civile). In tale cornice, si annota, l'art.102 c.p.p. prevede la delegabilità del solo munus difensivo (Cass. II sez. pen. sent. 12.05.2016 n. 22473; Cass. II sez. pen. 22.04.2015 n. 24455; Cass. II sez. pen. 03.02.2010 n. 19548; Cass. II sez. pen. 23.10.2009 n. 6680).
Sennonchè, più recentemente, la Quinta Sezione, pur muovendo dall'indiscussa diversità dell'atto di nomina del difensore di fiducia e della procura speciale (con le connesse ricadute ex art. 102 c.p.p.) ha affermato che i sostituti processuali del procuratore speciale sarebbero comunque legittimati a promuovere l'azione civile nel processo penale, laddove nella procura speciale sia espressamente prevista la facoltà del procuratore speciale di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile ed essi siano "ritualmente e specificamente designati" (Cass. Sez. V pen. sent. 07.01.2016 n. 18258).
Su tale ultimo requisito andrebbe verificata la necessità o meno della preventiva individuazione nel corpo della procura degli eventuali sostituti processuali.
In altra e più recente pronuncia, la medesima Sezione ha affermato che, nel caso in cui la costituzione avvenga a mezzo di un procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non sarebbe necessario che quest'ultimo proceda personalmente alla costituzione di parte civile in udienza, poichè la presentazione dell'atto di costituzione rientrerebbe nel novero degli atti difensivi processuali (v. art. 102 c.p.p.), sicchè il sostituto non si costituirebbe in nome e per conto del procuratore speciale delegato dal titolare del diritto leso, ma si limiterebbe al deposito dell'atto con il quale il procuratore si costituisce parte civile per la persona offesa (Cass. Sez. Fer. n. 35486 del 6 agosto 2013).
Tale contrasto insorto tra diverse sezioni della Corte Suprema ha determinato la rimessione della questione dinanzi alle Sezioni Uniti al fine di ridurre ad unità il dissidio interpretativo in atto.

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di Avv. Salvatore Battaglia

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