SPESOMETRO 2016


NOVITA' ELENCO CLIENTI FORNITORI 2016
SPESOMETRO 2016

L’invio e trasmissione dell’elenco dei Clienti e Fornitori 2016 con lo Spesometro è obbligatorio per tutti i titolari di Partita IVA che hanno compiuto nel corso del 2015 operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non vi è obbligo di emissione fattura pari o superiori a 3.600,00 al lordo dell’imposta applicata, in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano.Nello specifico, sono obbligati alla compilazione dello Spesometro i seguenti titolari di Partita IVA di società, imprese e professionisti:
Per le imprese sono, imprese familiari e agricole; Per le societa’ sono, societa’ di persone, societa’ di fatto, societa’ di capitali, societa’ consortili, societa’ cooperative e di mutua assicurazione, e societa’ estere.

Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno.

Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

Enti Privati: che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale

Elenco clienti e fornitori 2016 riguarda il termine entro il quale, i contribuenti obbligati alla Comunicazione delle operazione rilevanti IVA, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro: 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente, 20 aprile per chi liquida trimestralmente l'IVA.

I Titolari di Partita IVA esclusi ed Esonerati dall’obbligo di comunicare entro il 1 0 e 20 aprile i dati dello Spesometro, sono:

Contribuenti nel Regime dei Minimi: fatta eccezione dei casi in cui il contribuente nel corso dell’anno 2014, consegue ricavi o compensi superiori a € 30.000, effettua cessioni all’esportazione, sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o supera la soglia dei 15.000 euro in tre anni per l’acquisto di beni strumentali. In tal caso, vi è l’obbligato di comunicazione delle operazioni IVA Spesometro, a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti di accesso al regime dei minimi.

Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Pubbliche Amministrazioni: l'obbligo dello Spesometro per lo Stato, regioni, comuni, enti locali, regioni, province decorre infatti dal 1 genanio 2014 per le operazioni non effettuate mediante fatturazione elettronica.

I soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro 2015 entro e non oltre il termine ultimo di scadenza del 10 e 20 aprile 2016, che non adempiono all’obbligo e che quindi non presentano la comunicazione o lo fanno in ritardo o la rendono non veritiera sono sanzionabili con una multa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.

La Legge, in caso di errori o omissioni nella comunicazione dell’elenco clienti e fornitori, consente la possibilità di sanare tali violazioni, nello specifico: "è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati".

E’ inoltre prevista la possibilità di sanare omissioni e ritardi nella presentazione e invio dello Spesometro, ricorrendo all’istituto del ravvedimento Operoso spesometro che a fronte del pagamento di una sanzione ridotta sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32 euro). In caso di definizione agevolata, la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.










Articolo del:


di E. Studio Molinaro

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