Spesometro 2018


Il 6 aprile la scadenza dei dati del secondo semestre 2017: chi è esonerato e quali dati inviare
Spesometro 2018
Il 6 aprile è la data fissata con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio 2018 per l’invio dello spesometro relativo ai dati del secondo semestre 2017. Sempre entro il 6 aprile sarà possibile integrare i dati relativi allo spesometro del primo semestre 2017, senza incorrere in sanzioni.
Lo spesometro è una delle comunicazioni obbligatorie che i titolari di partita iva devono inviare all’Agenzia delle Entrate. È stato introdotto nel 2010 tramite normativa, successivamente modificata nel 2012. I soggetti obbligati dovranno effettuare l’invio della comunicazione dei dati obbligatori in merito alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre del 2017. La Legge di Bilancio 2017 ha abolito il vecchio spesometro annuale ed ha introdotto quello semestrale con due comunicazioni, la comunicazione IVA e la comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro sono: imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (eccezion fatta per quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario), professionisti anche in forma associata, imprese agricole in regime di esonero ivsa, società di persone, società di capitali, società cooperative, curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa, stabili organizzazioni, società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano, soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.
Per quanto riguarda i soggetti esonerati dall’invio, il comma 3, art. 1 ter del decreto legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha incluso, tra i soggetti esonerati, le amministrazioni pubbliche, in merito ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, il comma 2 inoltre esonera dall’invio telematico dello spesometro 2018 i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 situati in zone montane, i contribuenti nel regime forfettario, contribuenti minimi, produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane, la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome, i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
E' necessario comunicare la partita iva, il codice fiscale, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta, la tipologia dell’operazione. Non devono essere comunicati i dati relativi alle schede carburante o alle operazioni certificate da scontrini o ricevuta fiscale.
Per le fatture di importo inferiore a 300,00 è possibile indicare i dati tramite un documento riepilogativo e non quindi i dati delle singole fatture ovvero comunicando, partita Iva del cedente per il documento riepilogativo delle fatture emesse, partita Iva dell’acquirente per il documento riepilogativo degli acquisti, la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta

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di Studio Molinaro

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