Spesometro, quattro comunicazioni dal 2018


Dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di comunicazione del nuovo Spesometro diventa trimestrale e non più annuale
Spesometro, quattro comunicazioni dal 2018
Dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di comunicazione del nuovo Spesometro diventa trimestrale e non più annuale. E’ una delle novità in materia Iva introdotte dal decreto 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232). Cominciamo col dire che lo spesometro è una delle comunicazioni obbligatorie al Fisco a carico dei soggetti titolari di partita Iva, imprese e lavoratori autonomi. Introdotto per la prima volta nel 2010, ha visto diverse modificazioni, fino a quella attualmente in vigore che prevede, accanto allo spesometro, un altro adempimento. Si ha, quindi:
- la comunicazione trimestrale delle fatture emesse, di quelle ricevute, delle note di variazione e delle bolle doganali, rilevanti ai fini Iva (spesometro). Inizialmente la comunicazione era annuale, mentre dal 2018 è obbligatoriamente trimestrale. Nel 2010 era obbligatorio l’invio delle fatture emesse e ricevute per la vendita di beni e/o servizi di valore superiore a 3 mila euro e degli scontrini e ricevute fiscali di ammontare superiore a 3.600 euro. Nel 2012, tali soglie sono state modificate, prevedendo, nello specifico, l’invio di tutte le fatture rilevanti ai fini Iva indipendentemente dal loro ammontare, mentre è rimasta invariata la soglia delle operazioni senza obbligo di emissione di fattura.
Fa eccezione il cosiddetto "spesometro light 2018", la cui comunicazione opzionale può essere ancora semestrale o trimestrale
- le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA attraverso le quali i contribuenti dichiarano al Fisco i versamenti Iva effettuati ogni trimestre
Sono esonerati dallo spesometro coloro che beneficiano del regime forfettario, del regime dei minimi, i produttori agricoli e gli enti della pubblica amministrazione soltanto se le fatture sono gestite con il Sdl, ovvero il Sistema di Interscambio.

Veniamo ora alle scadenze di presentazione. Si è detto che lo spesometro ha scadenza trimestrale. Nello specifico, l’invio delle fatture e documenti rilevanti ai fini Iva deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Le scadenze, dunque, sono:
- I° trimestre (mesi gennaio, febbraio e marzo): entro il 31 maggio 2018;
- II° trimestre (mesi aprile, maggio e giugno): entro la nuova scadenza del 30 settembre 2018;
- III° trimestre (mesi luglio, agosto e settembre): entro il 30 novembre 2018;
- IV° trimestre (mesi ottobre, novembre e dicembre): entro il 28 febbraio 2019.
Lo stesso dicasi per le liquidazioni sull’Imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda, invece, il versamento Iva mensile (la cui comunicazione di liquidazione resta comunque trimestrale), le scadenze sono:
- il giorno 16 del mese successivo per le liquidazioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, settembre, ottobre e dicembre (quindi entro il 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile, 16 maggio,16 luglio, 16 ottobre, 16 novembre e 16 gennaio 2019)
- il 18 giugno per le liquidazioni del mese di maggio
- il 20 agosto per il mese di luglio
- il 17 settembre e il 17 dicembre per i mesi di agosto e novembre

Infine, accenniamo alle sanzioni legate all’omesso o ritardato invio delle comunicazioni Iva fatture o dei dati di liquidazioni periodiche Iva. Più precisamente, sono previste:
- sanzioni che vanno da un minimo di 2 euro ad un massimo di mille euro a trimestre per l’omesso o ritardato invio delle comunicazioni Iva fatture
- sanzioni che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2 mila euro per le omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni delle liquidazioni Iva
Se, però, entro 15 giorni successivi alla scadenza si regolarizza la propria posizione, le sanzioni sono ridotte della metà.

Per ogni ulteriore chiarimento o per ricevere assistenza, il nostro studio si rende disponibile.

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di Dr. Andrea Zanetti

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