STARTUP INNOVATIVE


IL DM CHE DEFINISCE LE PECULIARITA’ DELLE START UP INNOVATIVE, I SOGGETTI INTERESSATI E LE IPOTESI DI DECADENZA, E’ ORA IN GAZZETTA UFFICIALE
STARTUP INNOVATIVE
Il Decreto Ministeriale che contiene le disposizioni attuate per le agevolazioni fiscali alle start up innovative è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Marzo.
Il Decreto, uscito il 30 gennaio scorso, definisce i soggetti interessati, gli investimenti agevolabili, le agevolazioni fiscali nonché le ipotesi di decadenza.
Le agevolazioni per le start up innovative, valide per ogni periodo d’imposta dal 2013 al 2016, consistono nella detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti effettuati in start up innovative per un importo non superiore a 500.000 euro. Per i soggetti Ires è, invece, prevista una deduzione del 20% degli investimenti compiuti in queste società per un importo non superiore a 1.800.000 euro.
Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in start up innovative che operano nell’ambito sociale o in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione sarà del 25% e la deduzione del 27%.
Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro compiuti sia in sede di costituzione della start up innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale in caso di start up già costituite.
Le suddette agevolazioni si applicano sia ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, sia per gli investimenti in quote di OICR
Vengono considerati conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale.
Le agevolazioni sono applicabili solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ciascun periodo d’imposta non sia superiore a 2.500.000,00 euro per ciascuna start up innovativa.
Nel DM si sottolineano, inoltre, le ipotesi di decadenza da tali agevolazioni. Secondo quanto chiarito il diritto ai benefici decade se, entro due anni dalla data dell’investimento agevolato, si verifica la cessione a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati. In questi casi la conseguenza è la ripresa a tassazione delle somme relative ai benefici fruiti.
Anche la cessione parziale di alcune quote o azioni possedute penalizza il beneficiario sull’intero importo utilizzato a titolo di detrazione/deduzione e, quindi, anche per la quota che continua a permanere.
Sono poi considerate causa di decadenza il recesso o l’esclusione degli investitori e la riduzione di capitale e la ripartizione di riserve o di altri fondi o di quote delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in questo tipo di società.
È inoltre prevista la decadenza dai benefici fiscali in caso di perdita di uno dei requisiti per le start up innovativa nei primi quattro anni di vita della società.

Articolo del:


di MR

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse