Strage di Ustica e risarcimento del danno


Orientamenti giurisprudenziali in attesa delle S.U. in ordine all'annosa vicenda del risarcimento danni per le vittime della strage di Ustica
Strage di Ustica e risarcimento del danno
Con ordinanza n. 15534/17, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Presidente della Prima sezione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, l’annosa questione della configurabilità o meno, nell’ordinamento giuridico italiano, del principio della compensatio lucri cum danno, al fine di chiarire "se, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante".
La giurisprudenza di legittimità e la dottrina, sull’argomento, si sono sempre mosse lungo almeno due direttrici opposte.

Da un lato, la giurisprudenza meno recente ha sempre negato la sussistenza del principio in esame, facendo leva sull’assenza, nel nostro ordinamento, di una norma ad hoc che definisca e disciplini l’istituto.
Si aggiunga che, per i fautori della teoria negazionista, ammettere la compesatio lucri cum danno equivarrebbe ad una vera e propria deresponsabilizzazione dell’autore dell’illecito, che non risponderebbe civilmente del fatto illecito qualora il risarcimento in favore del danneggiato fosse già avvenuto ad opera di enti, assicurazioni o soggetti terzi.
Dall’altro lato, la giurisprudenza di legittimità più recente e maggioritaria, ravvisa nella compensatio lucri cum danno un principio generale di diritto civile.
Per tale orientamento il principio in esame trova fondamento nell’art. 1223 c.c., il quale configura la risarcibilità del danno che sia "conseguenza immediata e diretta" dell’illecito.
D’altronde, l’istituto in commento non può definirsi innovativo, atteso che ha radici nelle fonti romane, passando per il diritto dei glossatori e della pandettistica.
Negare la sussistenza del principio generale della compensatio lucri cum danno, equivarrebbe ad abrogare di fatto l’art. 1916 c.c. in materia di surrogazione dell’assicuratore, atteso che logica e diritto impongono che il responsabile del danno non possa essere costretto a pagare due volte lo stesso danno, una volta al danneggiato e una volta al surrogante.
Infine, a sostegno della teoria positivista, depone anche la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio indennitario di cui all’art. 1910 c.c., con la conseguente esclusione, per la vittima, della possibilità di cumulare risarcimento ed indennizzo e l’applicabilità della compensatio lucrum cum danno.
A fronte delle due teorie esaminate, nel tempo, se ne è configurata anche una terza, mediana, la quale, pur non ritenendo la compensatio lucri cum danno un principio generale di diritto civile, non ne esclude a priori l’applicabilità, dovendosi piuttosto valutare la sua vigenza caso per caso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riusciranno a dirimere la questione o, come già avvenuto con la sent. n. 13372/16 considereranno prematura la sua risoluzione?
In attesa della pronuncia, un intervento del Legislatore, sebbene auspicabile, non può dirsi necessario.
Non vi è alcuna ragione per definire insussistente nel nostro ordinamento il principio in esame; infatti, anche a voler aderire alla teoria negazionista, un dato esegetico appare risolutivo: il nostro ordinamento prevede il criterio dell’analogia legis, con conseguente estensione delle norme sul risarcimento del danno anche all’ipotesi in esame, entro i limiti di legge.

Articolo del:


di Avv. Rosario Calabrese

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse