Subisci atti persecutori? Ecco come puoi difenderti


La complessa struttura del reato di stalking: casistiche giurisprudenziali in ordine alla configurazione del reato. Alcuni consigli utili alle vittime
Subisci atti persecutori? Ecco come puoi difenderti

Quando si configura lo stalking?

Il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal D.L. 23/02/2009 n. 11, convertito in L. n. 23/04/2009 n. 39 (cd. Pacchetto Sicurezza) al fine di assicurare l’incriminazione di condotte minacciose, moleste e violente caratterizzate da serialità e, pertanto, dotate di maggiore offensività.

L’art. 612 bis c.p., comunemente noto come reato di stalking (letteralmente “atto di fare la posta alla preda”) così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Tale reato, come visto, si caratterizza per la sua peculiare struttura poiché si compone della connessione causale tra le condotte di molestia e minaccia reiterate del soggetto agente e la realizzazione dei tre eventi alternativi previsti dalla norma:

•    il perdurante e grave stato di ansia o di paura della vittima;

•    il fondato timore per la propria incolumità o per quella  di persona comunque ad essa effettivamente legata;

•    la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Pertanto, ciò che caratterizza la fattispecie delittuosa di atti persecutori è il necessario ripetersi delle minacce o molestie, causative di disagi psichici (perdurante e grave stato di ansia e di paura) nella vittima oppure del sorgere di un timore per l’incolumità propria o di una persona cara ovvero nell’alterazione delle proprie abitudini di vita.

Proprio questi eventi soggettivi rappresentano l’elemento caratterizzante del reato di stalking che lo differenzia rispetto alle minacce e alle molestie cd. semplici.

Per la sussistenza di tale reato è necessario, dunque, non solo una condotta molesta o minacciosa ma anche il verificarsi di un’alterazione nell’equilibrio della vittima.

 

Quando si determinano nella persona offesa gli eventi alternativi previsti dalla norma?

•    Con riguardo all’evento di alterazioni delle proprie abitudini di vita, la giurisprudenza ha precisato come tale cambiamento deve avere una certa consistenza materiale, tale da poter agevolmente essere verificato.

Costituiscono prova di modifica delle abitudini di vita il cambio di utenza telefonica, dei luoghi abitualmente frequentati, come i luoghi di svago o addirittura l’abitazione, il cambiamento degli orari di lavoro, oppure la decisione in merito all’uscire sempre in compagnia e mai da sola.

In buona sostanza, deve trattarsi di alterazioni di una certa consistenza, non potendo considerarsi sufficiente per la consumazione del reato, una modificazione qualsiasi anche minima.

La giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto che la scelta di un bar diverso dove prendere il caffè non sia significativa per la configurazione del reato.


•    Con riguardo all’evento del “fondato timore” si fa riferimento ad un timore ragionevole, ossia in grado di suscitare paura su una persona normale.

Deve trattarsi, in altri termini, di una paura reale e concreta ingenerata nella vittima in conseguenza della condotta del soggetto agente.

•    Il perdurante e grave stato di ansia e di paura è, invece, configurabile in presenza di un destabilizzante turbamento psicologico della vittima, determinato da reiterate condotte dell’agente, che non viene accertato sulla base di valutazioni medicolegali, quanto piuttosto sulla base di massime di esperienza, che traggono spunto  dalla valorizzazione  delle dichiarazioni della vittima e dei suoi familiari e dalla verificazione di altro evento tipizzato dalla norma, ossia il ritenuto condizionamento esercitato sul soggetto passivo in ordine a determinarne le alterazioni delle abitudini di vita.

Altro elemento fondamentale per la configurazione del reato è la reiterazione nel tempo delle condotte moleste o minacciose.

Secondo la giurisprudenza la reiterazione è integrata da una cadenza frequentissima, anche quotidiana delle condotte persecutorie ma comunque, ha riconosciuto la sufficienza di soli due episodi ad integrare il requisito della reiterazione, a condizione che siano denotate da una carica offensiva talmente incisiva, da esprimere quell’efficienza causale rispetto all’equilibrio emotivo e psicologico della vittima, che è il vero  dato caratterizzante la fattispecie in esame (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33842 del 19 luglio 2018).

Si osservi, inoltre, come tali eventi non devono accadere simultaneamente ma è necessario che se ne verifichi almeno uno.

Invero, il delitto di atti persecutori (cd. stalking) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Cass., Sez. III, 5/6/2014 n. 23485).

 

Alcuni principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atti persecutori

•    E’ da ritenersi sussistente il reato di stalking a fronte di comportamenti (telefonate, invio di sms, pedinamenti, ingiurie, diffamazioni) ingiustificati persino in una relazione burrascosa e persino in una relazione caratterizzata dall'indecisione e dall'ambiguità di comportamenti della persona offesa,) inizialmente interessata al mantenimento di un rapporto sentimentale col suo persecutore, ma che si era poi resa conto del vicolo stretto in cui si era cacciata ed aveva maturato la risoluzione di interrompere la relazione (Cassazione penale, sez. V, 25/10/2013, n. 46446);

•    Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26049 del 12 giugno 2019);

•    Integra il delitto di atti persecutori il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo (Cassazione penale, sez. III, 06/10/2015, n. 1629);

•    In tema di “stalking”, la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientranti nel dolo. (Confermata, nella specie, la condanna dell'imputato per il reato di atti persecutori, atteso che aveva ripetutamente pedinato una donna a piedi ed in auto, in quest'ultimo caso compiendo anche manovre azzardate per spaventarla; inoltre, aveva pronunciato espressioni ingiuriose e minacciose, lasciando anche dei biglietti sull'auto della vittima, ingenerando nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, che l'aveva costretta a cambiare le proprie abitudini di vita). Cassazione penale, sez. V, 06/11/2014, n. 17336;

•    Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18646 del 14 aprile 2017);

•    In tema di atti persecutori, ai fini della prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull'accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi). Cassazione penale, sez. V, 19/02/2014, n. 18999.

 

Consigli utili:

1) Se sei vittima di atti persecutori contatta immediatamente un avvocato specializzato nella materia oppure rivolgiti ad un Centro Antiviolenza o alle Forze dell'ordine;

2) Appunta su un quaderno gli eventuali pedinamenti e coincidenze che ti impauriscono;

3) Effettua la registrazione delle chiamate moleste e minatorie che ricevi scaricando un'apposita APP sul telefonino;

4) Conserva sul tuo cellulare, anche se decidi di cambiare numero, tutti i messaggi molesti e minatori ricevuti;

5) Documenta, tramite scatti fotografici, situazioni ambigue o anomalie che ti preoccupano;

6) Se ti è possibile, esci di casa sempre in compagnia.

 

Avv. Giusy Latino

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di Avv. Giusy Latino

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