Sul confine tra diffamazione e diritto di critica


La Suprema Corte afferma il diritto dei lettori di conoscere i fatti in maniera puntuale e precisa, censurando la stampa scandalistica
Sul confine tra diffamazione e diritto di critica
L'art. 595 del codice penale, disciplinando la condotta costituente diffamazione, punisce "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Questa fattispecie si realizza quando, alla presenza di almeno due persone, taluno leda l'integrità morale di una persona assente (se l'offeso è presente, si rientra infatti nell'ipotesi di ingiuria, di recente depenalizzata).

Può accadere, inoltre, che l’offesa oggetto di diffamazione venga arrecata con il mezzo della stampa: in questo caso, il legislatore presta particolare attenzione al bilanciamento tra il diritto di ciascuno alla tutela della propria reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero (ambito, quest’ultimo, in cui rientra il diritto di critica, inteso come diritto ad esprimere un giudizio soggettivo su determinati fatti).
In sostanza, si tratta di tutelare al contempo sia chi diffonde la notizia e ne offre una valutazione critica, sia chi - essendo l’oggetto di quella notizia e di quella critica - potrebbe risultarne offeso.

Per questi motivi, la giurisprudenza ha stabilito che rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica, e dunque non costituisce diffamazione, la condotta che rispetti i seguenti requisiti:
- Verità del fatto narrato: il diritto di esprimere il proprio giudizio su determinati fatti richiede innanzitutto che essi siano realmente accaduti, altrimenti si legittimerebbe la possibilità di diffondere ricostruzioni volontariamente distorte della realtà.
- Rilevanza sociale dell’informazione: ovvero, diritto dell’opinione pubblica alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza sociale di questi ultimi;
- Continenza espressiva: la critica può essere aspra e radicale, ma non deve mai trasmodare nell’attacco personale gratuito e diretto a colpire la dignità morale altrui.

In un caso di recente scrutinato dai Giudici della Cassazione, un giornalista è stato condannato per diffamazione per aver diffuso notizie in maniera non puntuale, insinuante ed allusiva: nell’articolo di giornale da lui redatto, accusava infatti la Pubblica Amministrazione di aver sprecato denaro pubblico, retribuendo un consulente ben 130 volte per la stessa attività. Il giornalista non specificava, tuttavia, che i molteplici pagamenti erogati al professionista si riferivano a più incarichi di diversa natura.
L’equivoco generato dall’articolo di giornale, pertanto, induceva i lettori a ritenere che vi fosse uno sperpero di denaro pubblico e una illegittima moltiplicazione dei compensi.
Nel decidere sul caso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3010 pubblicata il 17 febbraio 2016, ha sottolineato che il lettore medio non deve essere considerato dai media incapace di comprendere informazioni complesse e, per questo, essere destinatario di un’informazione "all’ingrosso".
Una concezione del genere è "sicuramente inaccettabile, in quanto legittimante una sorta di populismo della informazione, una informazione - vale a dire - scandalistica, che accomuna persone e fatti che, viceversa, il destinatario ha un vero e proprio diritto di conoscere (per quanto possibile) nei suoi esatti termini."
In virtù di tanto, la Corte ha accolto il ricorso del consulente, la cui reputazione è stata pertanto ritenuta offesa da modalità di divulgazione della notizia chiaramente suggestive e non aderenti al reale svolgimento dei fatti.

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di Avv. Domenico Attanasi

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