Tassa sui condizionatori? Meglio un po' di chiarezza


1. Riflessioni sulla recente normativa sui condizionatori
Tassa sui condizionatori? Meglio un po' di chiarezza
La questione "Tassa sui condizionatori/climatizzatori", ha destato sconforto e confusione nei consumatori.
"Anche il refrigerio si paga!", avrà sicuramente urlato qualcuno preoccupato.
E’ giusto, pertanto, fare un po’ di chiarezza.
Il tutto nasce da una Direttiva Europea (direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia prevede all'art. 15, rubricato "Ispezione degli impianti di condizionamento d'aria") ai fini della tutela ambientale.
Trattasi di una disposizione attinente il controllo di emissioni di anidride carbonica di impianti di grande potenza (potenza nominale superiore ai 12 kw- pari ad un raffreddamento di una stanza di oltre 160 metri quadrati) .
La normativa europea impone la creazione di un libretto di manutenzione per caldaie e climatizzatori, un obbligo di controllo del sistema ogni quattro anni. Tale controllo è utile alla efficienza del sistema, in particolare per le eventuali perdite di gas nocive per l’ecosistema.
La direttiva 2010/31/Ue è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 - G.U. 03/08/2013, n. 181) a firma dell'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta.
La questione relativa alla tassazione sui condizionatori è cosa ormai datata e già conosciuta dalla Legislazione italiana.
La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, recepita nell’ordinamento italiano dal D.lgs 192/2005 prevedeva che gli Stati membri adottavano misure per le ispezioni periodiche degli impianti di potenza nominale utile maggiore di 12 kW.
Successivamente, il Dpr 74/2013 ha definito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, stabilendo controlli periodici, la redazione del libretto di impianto e del rapporto di efficienza energetica a cura di un tecnico. La norma impone l’obbligo per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e per quelli di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.
In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica. Nell’Art. 1 del Decreto è chiaramente indicato che: "Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione".
Il DM 10 febbraio 2014 pertanto, ha introdotto modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica e il DM 20 giugno 2014 ha fissato al 15 ottobre 2014 la data a partire dalla quale adeguare i vecchi libretti.
Il decreto ha stabilito che per la periodicità dei controlli bisogna fare riferimento all’Allegato A del Dpr 74/2013. Nel caso dei condizionatori di potenza superiore a 12 kW, i controlli devono essere effettuati ogni quattro anni.

In merito, è utile riportare la nota redatta sul punto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico "Giovedì, 23 Luglio 2015- Il Dicastero comunica altresì che l'Italia ha introdotto, al fine di adeguarsi alle direttive europee, prescrizioni per il miglioramento dell'efficienza energetica nel condizionamento per tutelare l'ecosistema e favorire risparmio economico e competitività.
Quanto a impianti di maggior potenza installati presso gli esercizi commerciali, occorre evidenziare che a fronte della spesa per la corretta manutenzione, vi sono importanti vantaggi. Infatti, oltre a garantire la sicurezza, la riduzione dei consumi per il miglioramento dell'efficienza comporta una riduzione della spesa per la bolletta energetica.
Per quanto riguarda gli incentivi, si segnala che sono a disposizione dei cittadini e delle imprese diversi strumenti di agevolazione. Il cosiddetto ECOBONUS garantisce la detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute per la sostituzione di condizionatori con impianti più efficienti. Inoltre, le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia consentono di detrarre il 50% della spesa per l'acquisto di nuovi impianti. Un ulteriore strumento particolarmente adatto alle imprese che intendono sostituire gli impianti di condizionamento con altri più efficienti è il cosiddetto "Conto termico" che mette a disposizione incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili."

Chiariti i punti di ordine normativo e di derivazione europea, si riportano di seguito i principali indici di riferimento della normativa in questione.
1) E’ previsto un obbligo di controllo periodico per i possessori di impianti climatizzazione con potenza superiore a 12 kW (non riguarderà, pertanto, l’impianto domestico di climatizzazione che normalmente non supera i 3 KM)
2) Sono previste multe da 500 a 3.000 euro per i trasgressori
3) Bisogna distinguere:
- Libretto di impianto
- Rapporto di controllo

A) IL LIBRETTO DI IMPIANTO E` OBBLIGATORIO PER OGNI IMPIANTO TERMICO
Il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:
"impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate" Di conseguenza, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.

B) I controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 Kw.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione - secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine - oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
Diversa sarà la trasmissione del rapporto di controllo
-ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
- ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
Il rapporto di efficienza energetica viene rilasciato da un operatore tecnico che si proccuperà di trasmetterlo al catasto regionale di competenza seconodo tempistiche previste nel decreto a seconda delle diverse tipologie di impianto .
Sintetizzando, nel caso di specie, gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore ai 12 KW non necessitano il rilascio del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma presentano l’obbligo di un libretto di impianto . (I condizionatori maggiormente diffusi sul mercato hanno potenze di 9.000 e 12.000 BTU all’ora; tali condizionatori sono impianti termici e hanno bisogno di un libretto di impianto ma non della trasmissione periodica del rapporto. Per comprendere cosa sia un BTU, è necessario sapere che una BTU è definita dalla quantità di calore richiesta per alzare la temperatura di 1 libbra di acqua da 39 °F a 40 °F.Il valore abitualmente riportato sui condizionatori in commercio va inteso come btu/h, al fine di effettuare la conversione in kW
(per ragionare in termini di potenza e non di energia. 1 watt è circa pari a 3,412 btu/h. Pertanto, un condizionatore di 12.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa 3,517 kW ; un condizionatore di 9.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa 2,638 kW)

Chiariti i punti tecnici della normativa in questione, è utile precisare che l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici nonché il rispetto di tutte le leggi in materia gravano sul "responsabile dell’impianto", cioè sul proprietario, chi occupa l’unità immobiliare dove questo si trova, oppure è l’amministratore nel caso di impianti condominiali.

Il responsabile può delegare un "terzo responsabile", cioè un’impresa o un tecnico qualificato e abilitato iscritti negli elenchi professionali o di categoria e rispondenti a requisiti di idonea competenza tecnica.

Articolo del:


di Avv. Maria Augusto

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