Tasso di interesse allo 0,2% dall’1 gennaio 2016


Cosa cambia in campo Fiscale
Tasso di interesse allo 0,2% dall’1 gennaio 2016
Secondo quanto previsto dal Codice Civile il saggio d’interesse legale può essere modificato, entro il 15 dicembre di ogni anno, con Decreto Ministeriale "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno". Tali variabili hanno determinato anche per il 2016 una diminuzione del tasso legale che, con Decreto dell’11 dicembre 2015, pubblicato nel n. 291 della Gazzetta Ufficiale il 15/12/2015, è stato portato dall’attuale 0,5% allo 0,2% dall’1/1/2016.

Le conseguenze in campo fiscale:
L’interesse legale si applica agli interessi sui depositi cauzionali nei contratti d’affitto, ma la conseguenza principale sarà nell’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione nel versamento tardivo delle imposte.

La procedura:
Nel caso del calcolo del ravvedimento operoso, il tasso legale d’interesse da applicare per è quello che ha validità legale nel periodo interessato.

Un esempio per chiarire:
Le imposte non versate in sede di Unico 2015 con scadenza 16/06/2015 che si avrà intenzione/possibilità di regolarizzare ad esempio per il 20/02/2016 dovranno essere ricalcolate con tasso di interesse allo 0,5% dal 17/6/2015 e fino al 31/12/2015 e con un tasso allo 0,2 % per il periodo che va dall’1/1/2016 al 20/02/2016.

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di Studio Molinaro

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