Tax credit produzione


Opportunità per i creditori d'arte cinematografica
Tax credit produzione
In applicazione del DM 07/05/2009 e del DM 21/01/2010, presupposto cardine per la richiesta del credito d'imposta sia da parte del produttore che dell'investitore esterno è che l'opera sia destinata al pubblico prioritariamente nella sala cinematografica (Legge generale n° 244/07 sul credito d'imposta).
Al fine di accedere a questo beneficio fiscale, pari al 15% del costo eleggibile di produzione, la società, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, deve essere regolarmente iscritta presso l'elenco informativo del MIBACT, nonchè possedere sia un capitale sociale interamente versato che un patrimonio netto non inferiore a 40mila euro (importi ridotti a 10mila euro ove si tratti di cortometraggi).
Nel caso di imprese individuali e società di persone si fa riferimento solo al patrimonio netto.
L'impresa di produzione dovrà dimostrare di avere rispettato tale obbligo nella fase di accesso al beneficio, intendendosi con ciò il momento della presentazione della comunicazione preventiva.
Tale comunicazione preventiva, nonchè l'istanza finale a consuntivo, devono essere trasmesse in via telematica attraverso il sistema COL - Sportello on Line - come segnalato sul sito internet della Direzione Generale del Cinema.
E' necessario, inoltre, fare la denuncia di inizio lavorazione e contestualmente la richiesta di nazionalità provvisoria italiana almeno un giorno prima l'inizio effettivo delle riprese.
Una volta ottemperato a tali adempimenti, si può presentare, in qualsiasi momento, la comunicazione preventiva "tax credit interno" (produttori).
Prima di utilizzare il credit, fermo restando le procedure previste dall'art. 3 del DM citato, l'impresa dovrà identificare e quantificare le spese in relazione alle quali è soddisfatto sia il requisito della competenza temporale che quello dell'intervenuto pagamento.
Le spese eleggibili ai fini del credito di imposta sono anche quelle sostenute prima della DIL (Denuncia inizio Lavori).
Anteriormente alla presentazione della comunicazione preventiva è necessario che la società richiedente il tax credit trasmetta in via telematica su Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione Deggendorf" così come stabilito dall'art. 3 c. 1 del suddetto DM.
Il credito d'imposta risulterà definitivamente spettante solo all'esito della procedura di cui all'art. 3 c. 3 del DM 07/05/2009.

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di Alessandra Felline

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