Tenere male i propri cani può essere reato


Una recente pronuncia della Cassazione mette in guardia i proprietari dei cani: lasciarli abbaiare e tenerli sporchi può essere reato verso i vicini
Tenere male i propri cani può essere reato

Una recentissima sentenza della Cassazione penale, la 45230 pubblicata il 3.11.2014, definisce il concetto di "disturbo" causato da animali domestici, ai fini dell’applicazione dell’art. 659 c.p., che punisce appunto il disturbo delle occupazione e del riposo delle persone, e specifica, sempre riguardo agli animali, il limite di tolleranza di immissioni nel fondo altrui o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ai fini dell’applicazione dell’art. 674 c.p. che punisce quelle atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.

Il caso sorge da una denuncia da parte di un vicino di un proprietario di cani, il quale lasciava che i propri animali abbaiassero e latrassero continuamente, anche di notte e che, non provvedendo ad una pulizia adeguata del recinto dove li ospitava, lasciando così ristagnare gli escrementi dei cani anche per lungo tempo, provocava delle emissioni di effluvi maleodoranti, che disturbavano i confinanti.

La Cassazione, ritenendo il proprietario colpevole, definisce il concetto di "strepito", come un rumore forte e molesto che integra la fattispecie di reato, sia quando viene provocato, sia quando l’agente non lo ha causato direttamente, ma ha lasciato che avvenisse senza intervenire. Nel caso di animali tale rumore può essere provocato dall’emissione di suoni o dal semplice movimento della bestia che sia atto a provocare il suono molesto. Il proprietario, responsabile giuridicamente della custodia e del controllo dei propri cani, è quindi tenuto, nei limiti del possibile, ad impedire tali strepiti, e quindi l’abbaiare continuo, tale da recare disturbo alla quiete dei vicini.

Oltre a ciò i Giudici considerano giuridicamente rilevante e lesivo anche l’incuria nella tenuta dei cani nel recinto, con conseguenti emissioni maleodoranti, anche in assenza di un danno o di un pericolo concreto, poiché la norma dell’art. 674 c.p. prevede la generica attitudine offensiva della condotta, essendo sufficiente che essa arrechi una molestia giuridicamente apprezzabile. Il limite è quello della "stretta tollerabilità" e non della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., ogniqualvolta l’emissione molesta non sia normativamente regolata o prevista (come nel caso di lavorazioni autorizzate che provochino esalazioni) ed è sufficiente la semplice idoneità ad arrecare disturbo.

Il mancato intervento, sia per impedire l’abbaiare continuo, sia per scongiurare la formazione di odori sgradevoli, è pertanto sufficiente per considerare colpevole il proprietario di animali, pur correttamente custoditi all’aperto, in quanto comportamenti astrattamente lesivi dei diritti degli altri, senza che, chi si ritiene danneggiato od offeso, debba fornire la prova del danno concreto: i proprietari di cani sono avvisati...

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di Avv. luigi Pecchioli

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