Tracciabilità sui Voucher


Previsti controlli ad hoc anche sui voucher; è necessaria la comunicazione preventiva
Tracciabilità sui Voucher
Il Consiglio dei Ministri il 23/09/2016 con riferimento ai voucher ha dato l'ok per il correttivo.
Questo provvedimento correttivo del Jobs act ha come obiettivo quello di contrastare l'utilizzo dei buoni-lavoro c.d.voucher con cui vengono retribuite le prestazioni occasionali ritenute fonte di lavoro irregolare.
E' stata prevista la necessità della tracciabilità e della verifica ispettiva ad hoc; a tal proposito sono state introdotte delle modalità che dovranno essere rispettate pena una sanzione.
Le principali novità possono essere sinteticamente enucleate:
- Voucher/2 viene introdotta la comunicazione preventiva da effettuare tramite email o sms 60 minuti prima dell'avvio della prestazione, per le imprese agricole la comunicazione può riguardare un periodo di tre giorni; la mancata comunicazione viene punita con una sanzione che varia da 400 a 2400 euro.
- Voucher/3 Vi saranno delle specifiche direttive inerenti la vigilanza del ministro del lavoro con riferimento al corretto utilizzo dei voucher.
E' doveroso precisare che l'azienda che fa ricorso ai voucher può essere soggetta a visite ispettive .
Giova evidenziare che la comunicazione deve avvenire 60 minuti prima dell'inizio di ogni prestazione e deve essere inoltrata alla sede territoriale dell'spettorato del lavoro, deve essere inviata tramite email o sms e deve riportare tutti i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, il luogo, la durata della prestazione; in caso di omissione sarà comminata una sanzione che varia da 400 a 2400 euro.
Per il settore agricolo vi è una disciplina particolare e diversa, infatti alla data odierna possono essere utilizzati fino a 7000 euro netti per lavoratore da parte di tutti i committenti, invece per quelli che hanno la partita iva, quindi le imprese e i professionisti, il limite è di 2000 euro netti; si rileva inoltra che per il settore agricolo è prevista una comunicazione preventiva che può avere una durata superiore di riferimento ossia può riguardare un periodo fino a tre giorni.
Il correttivo ha come punto fondamentale il contrasto al lavoro irregolare e con tale manovra ha cercato in parte di ovviare mediante la comunicazione preventiva in modo che anche in sede di controlli a cura degli organi ispettivi possano verificare se sussistono i requisiti o le persone che svolgono un lavoro occasione mediante i buoni lavoro in realtà svolgono un lavoro irregolare.

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di Dott. Anna De Filippo

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