Trasferimenti immobiliari in sede di separazione


Gli accordi patrimoniali effettuati in separazione e divorzio sono esenti da imposte sia se realizzati in favore dei figli che di uno dei coniugi
Trasferimenti immobiliari in sede di separazione
Accade assai spesso che in sede di separazione o di divorzio i coniugi vogliano definire ogni questione patrimoniale esistente tra loro mediante la divisione dei beni cointestati, oppure il trasferimento di quote originariamente ricadenti nella comunione legale in favore dell'altro coniuge. Altrettanto frequente è la decisione dei coniugi di effettuare attribuzioni patrimoniali in favore dei figli, talvolta al fine di assolvere in tutto o in parte anche agli obblighi di mantenimento che graverebbero su uno dei genitori o su di entrambi.
Tali accordi sono pacificamente ammissibili ed entrambe le predette tipologie di trasferimento, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza, consentono di beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19, L. 74/1987, rientrando tra gli atti che i coniugi realizzano nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla crisi famigliare. Per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari realizzati in favore dei figli, tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'esenzione summenzionata è necessario che le parti diano atto in sede di separazione o di divorzio che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. in particolare la Circolare Ag. Entrate n. 27/E del 21/06/2012). Infatti, in ipotesi di trasferimento patrimoniale in favore della prole risulta meno immediata la loro funzione di sistemazione dei rapporti tra i coniugi e, pertanto, nel dubbio che si tratti di atti di liberalità che non hanno alcuna connessione con la crisi famigliare, si prevede che sia resa esplicita la causa del trasferimento ai fini della verifica circa l'applicabilità dei benefici fiscali.
È, invece, dibattuta la modalità con cui si possa giungere a tale pattuizione poiché alcuni Tribunali consentono che i coniugi diano atto, con tutte le formalità necessarie, dell'accordo patrimoniale intervenuto tra loro ai fini della definizione della crisi già in sede di ricorso congiunto di separazione o di divorzio. In tal caso il trasferimento immobiliare si produrrebbe sin dalla pronuncia del decreto di omologa e, poiché il verbale d'udienza riveste la forma dell'atto pubblico, esso sarebbe direttamente trascrivibile. Altri Tribunali ritengono, viceversa, che in sede di ricorso possa essere previsto il solo impegno a realizzare il trasferimento immobiliare in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione o di divorzio. In detta ipotesi, pertanto, l'accordo concluso in udienza si atteggerebbe come una sorta di contratto preliminare e, ai fini del prodursi dell'effetto traslativo, sarebbe indispensabile stipulare un successivo rogito notarile, a seguito del quale verrà formalizzata la trascrizione dell'acquisto.
Va, tuttavia, ricordato che i trasferimenti patrimoniali diretti a beneficio dei figli minori presentano delle complessità più marcate, che richiedono un'attenta disamina caso per caso in modo tale da individuare la migliore procedura che consenta di realizzare al contempo l'interesse del minore e la funzione di risoluzione della crisi connessa all'accordo patrimoniale in questione.

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di Avv. Alberta Martini Barzolai

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