Violenza privata: articolo 610 del codice penale


In questo articolo analizziamo e trattiamo in maniera approfondita l'art. 610 c.p relativo al reato di violenza privata
Violenza privata: articolo 610 del codice penale

Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione.

Per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti la ua azione intimidatoria in senso generico, trattando sia di reato formale con evento di pericolo; la violenza diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno. Il delitto di violenza privata tende a garantire non la libertà fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell'individuo, e perciò si realizza quando l'agente eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione.

Presupposto essenziale del delitto è dunque la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa e il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo sia rimasto costretto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa, mentre si ha soltanto tentativo allorchè non si raggiunga l'effetto voluto.

Questo effetto è quello che l'agente si propone di realizzare e si identifica anche nella prospettiva psicologica con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell'azione.

Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia non sia specificatamente preveduto come aggravante di reato da un'altra disposizione di legge. Il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è da ravvisare ogniqualvolta non si configuri una diversa qualificazione giuridica e si consumi quando l'altrui volontà sia costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza la necessità e l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo.

Nel delitto di violenza privata l'evento della violenza è costituito dall'esplicazione di una qualsiasi energia fisica, da cui derivi una coazione personale; non rileva né la qualità dei motivi adoperati, né che essi siano diretti o indiretti, di carattere materiale o psicologico, occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo, è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Per violenza, ai fini del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., deve intendersi non solo quella fisica ma anche quella impropria, che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di costringere l'offeso a fare, tollerare od omettere qualcosa, pertanto ben è ravvisabile l'uso della violenza nel fatto degli scioperanti che per impedire l'entrata e l'uscita degli automezzi dall'azienda ostruiscono l'ingresso dello stabilimento con autovetture poste trasversalmente.

La violenza, richiesta ai fini del delitto di violenza privata, consiste in una energia fisica che può estrinsecarsi sulle persone e tale costrizione di altri a fare, tollerare od omettere qualcosa può essere realizzata con i mezzi più diversi, la cui idoneità va valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo che si intende privare della capacità di autodeterminazione secondo la propria libera volontà.

Non esclude la configurabilità del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., il fatto che con manovra di retromarcia più o meno complessa ed articolata, la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi, affiancata e sopravanzata da altro veicolo posto dal conducente di traverso rispetto al flusso della circolazione.

Infatti, il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., che è reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione, poiché è irrilevante che gli effetti dell'imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli.

Il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. è un reato sussidiario, che può sussistere in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico che porti alla configurazione di altro reato. Ai fini dell'integrazione d el delitto di violenza privata, non è necessario che la condotta dell'agente sia volta al conseguimento di un fine illecito.

Articolo del:


di Avv. Piervito Napoletano

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse