Abbandono casa coniugale: comporta l’addebito della separazione?


Quando l’allontanamento volontario dal tetto coniugale comporta conseguenze sul piano giuridico
Abbandono casa coniugale: comporta l’addebito della separazione?

 

Tra i comportamenti più minacciati durante i litigi c’è quello di andare via di casa.
A volte la minaccia si concretizza e il coniuge mette in atto il suo proposito di lasciare la residenza comune.

Tuttavia, come vedremo, si tratta di una scelta da ponderare bene perché non priva di conseguenze sul piano giuridico e, quindi, non sempre saggia.

 

 

 

Il dovere di coabitazione

Perché rileva dal punto di vista giuridico l’allontanamento dalla casa familiare?

Com’è noto, tra i doveri imposti dal matrimonio c’è quello di coabitazione, inteso come impegno a convivere in modo costante e continuato presso la residenza familiare.

E’ un principio inderogabile?

La coabitazione è considerata importante anche poiché rappresenta un indice esteriore della comunione di vita materiale e spirituale dei coniugi.

La Corte di Cassazione ha definito la situazione giuridica di convivenza come elemento essenziale del matrimonio (Cfr. Cass. 18695/2015) poiché in grado di caratterizzarlo in maniera determinante.

Ne consegue che nel nostro ordinamento il diritto – dovere alla convivenza è da considerarsi come un principio irrinunciabile all’interno della vita matrimoniale.

Tuttavia, esistono situazioni in cui tale principio può essere derogato: è, infatti, ammissibile che marito e moglie abbiano la residenza disgiunta. Per esempio, se i coniugi decidono di comune accordo di vivere separatamente per motivi di lavoro non violano l’obbligo di coabitazione.

 

 

Due cuori e due capanne

Non tutti i sistemi giuridici attribuiscono, però, la stessa importanza al dovere di coabitazione.

Infatti, è sempre più diffusa negli Stati Uniti, e anche in alcuni paesi europei, la tendenza nota con l’acronimo di LAT “Living Apart Together”. Si tratta di uno stile di vita nel quale moglie e marito decidono di vivere separati, in una casa o appartamento differente.

Antesignani in questo senso furono il muralista Diego Rivera e la pittrice Frida Kahlo che, pur essendo sposati, decisero di unire le loro case da un ponte, cosicché ognuno avesse la propria abitazione indipendente.

Ma questa è un’altra storia!

 


Quando si può lasciare la casa coniugale?

Tornando al nostro ordinamento, di norma, per lasciare la casa coniugale serve il consenso dell'altro coniuge. Diversamente, occorrerà attendere l’autorizzazione a vivere separati che il Giudice concede all’esito della prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione.

 

 

Le conseguenze in caso di allontanamento volontario dalla casa coniugale

Quali rischi per il coniuge che decide unilateralmente di abbandonare la casa coniugale?

Sotto il profilo civile il coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una "giusta causa" viola i doveri coniugali sanciti dall’articolo 143 del codice civile esponendosi, così, al rischio di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso (per ulteriori approfondimenti potete leggere il mio precedente articolo "Separazione con addebito: cos'è e quando si può chiedere?").

Quanto sopra è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 12241 del 23 giugno 2020.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui la decisione unilaterale di abbandonare il tetto coniugale può ritenersi legittima.

È, infatti, la stessa pronuncia sopra citata a chiarire che l'abbandono del tetto coniugale non costituisce motivo di addebito se chi lascia la casa familiare riesce a dimostrare che la decisione è stata presa:
a) in conseguenza della condotta altrui;
b) se la convivenza era comunque da tempo intollerabile.

 

 

L’eccezione alla regola: i casi di giustificato allontanamento della casa coniugale

1. Violenza e maltrattamenti in famiglia

E’ evidente che il verificarsi di episodi di violenza, fisica o piscologica, legittimano la scelta del coniuge di andare via di casa (Cfr. Cass. Ordinanza 21 novembre 2014, n. 24830).

 

2. L’infedeltà

L’esistenza di una relazione extraconiugale non determina automaticamente giustificato motivo per abbandonare la casa coniugale.
Tuttavia, l’infedeltà rimane uno dei motivi classici che determinano l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Come segnalato nell’articolo "Tradimento online: non sono innocenti evasioni”, la Suprema Corte ha stabilito che: “…l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet” (Cfr. Cass. Civile, sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384).

Questo perché il suddetto comportamento è stato valutato come circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare, quindi, l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.

 

3. La mancanza di una serena intesa sessuale

Anche la mancanza di una intesa sessuale può rappresentare una “giusta causa” per abbandonare il tetto coniugale. La Giurisprudenza ha, infatti, considerato l’unione sessuale come elemento fondante dell’unione coniugale la cui mancanza può comportare l’intollerabilità della prosecuzione della vita (Cfr. Cass. 27/06/2013, n. 16285).

 

4. Litigi con la suocera convivente

Infine, segnalo come anche l’invadenza della suocera convivente è stata giudicata come giustificato motivo di abbandono della casa coniugale (Cfr. sentenza n. 20 gennaio 2006 n. 1202). Anche in questo caso rimando al mio precedente articolo intitolato “Suocera invadente: può essere causa di separazione?”.

 

 

Profili penalistici  

L’abbandono del tetto coniugale, infine, potrebbe addirittura avere conseguenze sul piano penalistico, potendo astrattamente integrare la fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale prevista e punita dall’art. 570 c.p.

Tuttavia, affinché possa configurarsi il suddetto reato è necessario che la condotta del coniuge sia idonea a privare la famiglia dell’assistenza economica e che la stessa sia, quindi, connotata da un effettivo disvalore etico e sociale.

 


Cambio di serratura

Da ultimo, un avvertimento per il coniuge che subisce l’allontanamento dalla casa del coniuge.

E’ bene sapere che la circostanza che il coniuge abbia abbandonato la casa coniugale non legittima l’altro ad effettuare il cambio della serratura per il quale è necessario attendere il provvedimento del Giudice di assegnazione della casa familiare.


Avv. Giulio Del Pizzo

 

Articolo del:


di Avv. Giulio Del Pizzo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse