Cartelle esattoriali notificate a mezzo pec: è così facile sfuggire?

Come noto, con l'evolversi delle tecnologie si è aggiornata anche la riscossione esattoriale. Per dirne una, oggi giorno può bastare una semplice pec per notificare una cartella di pagamento, senza bisogno di appoggiarsi ad ufficiali giudiziari o messi comunali.
Come indicato dall'art. 26 DPR 602/1973, infatti, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Come dire: guai ai professionisti e alle imprese. Questi ultimi, essendo obbligati per legge ad avere una casella pec registrata sulla banca dati INI - PEC, si trovano esposti al rischio di ricevere atti esattoriali senza la possibilità di invocare ritardi delle poste o fraintendimenti. Per loro all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni basta un “clic”, laddove un contribuente standard potrebbe ipnoticamente rendersi irreperibile con accorgimenti ormai classici. Per dire, chissà quanti in Italia hanno deciso di togliere il proprio nome dal campanello e dalla cassetta delle lettere, nella speranza (a volte infondata) di evitare la notifica.
Ciò detto, visto che nessuno ama pagare (specie le tasse), molti destinatari di notifiche pec, approfittando della novità dello strumento, hanno cercato di contestarne la validità, sollevando davanti ai giudici tributari questioni quali: “non ho dato il mio consenso a questa modalità di notifica”, o ancora “il tipo di firma digitale impiegato è di tipo PadEs e non CadEs” (per i profani, sono due diversi standard di firma digitale, entrambi riconosciuti a livello europeo).
Da qui, una serie di contenziosi giunti fino in Cassazione, e fondati su quelle che sono (mi spiace dirlo) inezie. Per fare un parallelismo, è come se si pretendesse di non aver ricevuto l'atto perché stampato su carta azzurra o rosa invece di bianca: per quanto discutibile sotto il profilo estetico, non rende l'atto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Sembra ovvio, eppure per molto tempo i giudici si sono divisi, fra quanti sostenevano la pretesa che l'unica firma valida fosse la CadEs e non altre (solo di recente la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite, ha risolto la questione precisando come le due firme siano entrambe valide).
E ci sono ancora oggi avvocati che (si mettano la mano sulla coscienza), a dispetto del chiaro dato normativo, sono pronti ad impugnare un atto ricevuto da un professionista che (pur iscritto su INI – PEC) non ha dato un preventivo consenso alla notifica via pec.
Mi duole deludere quanti leggeranno questo articolo sperando in una soluzione miracolosa ma (di massima, e salva la necessità di vedere caso per caso) la tendenza che si sta riscontrando nella giurisprudenza è quella, sempre più frequente, di salvare l'attività del notificante. Questo in base al fatto che la notifica (a prescindere dalle specifiche tecniche) ha comunque raggiunto il suo scopo. Non, sarà, quindi arrampicandosi sugli specchi che il contribuente vedrà la luce alla fine del tunnel tributario.
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