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Contratto di agenzia: le indennità di fine rapporto


Le tre tipologie di indennità previste dall'art. 1751 c.c. e dall'AEC 2009.
Contratto di agenzia: le indennità di fine rapporto

L’indennità di fine rapporto si articola in 3 diversi emolumenti:

  1. Indennità di risoluzione del rapporto
  2. Indennità supplettiva di clientela
  3. Indennità meritocratica

***

 

  1. Indennità di risoluzione del rapporto

Tale indennità è stabilita nella misura dell’1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente e integrata nelle misure del 3% fino al limite di 6.200 € di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200 € e 9.300 €.

n.b.: vengono computate anche le somme corrisposte a titolo di rimborso, concorso spese o premio.

*

2) Indennità suppletiva di clientela

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per FATTO NON IMPUTABILE ALL’AGENTE, tale indennità sarà corrisposta dalla ditta preponente all’agente in aggiunta all’indennità di risoluzione rapporto. Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’agente, ne deve dare motivazione nella lettera di revoca.

L’indennità suppletiva di clientela viene calcolata sulla base dell’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto, secondo le seguenti percentuali:

  • 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;
  • 3,5% sulle provvigioni maturate dal 4 al 6 anno compiuto;
  • 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

n.b.: vengono computate anche le somme corrisposte a titolo di rimborso, concorso spese o premio.

*

3) Indennità meritocratica

Nel solo caso in cui l’importo complessivo dell’indennità di risoluzione del rapporto (1) e l’indennità suppletiva di clientela (2) sia inferiore all’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni.

Inoltre, perché sia riconosciuta tale indennità deve ricorrere la condizione per cui L’AGENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO ABBIA PROCURATO NUOVI CLIENTI AL PREPONENTE O ABBIA SENSIBILMENTE SVILUPPATO GLI AFFARI CON I CLIENTI ESISTENTI E IL PREPONENTE RICEVA ANCORA SOSTANZIALI VANTAGGI DAGLI AFFARI CON DETTI CLIENTI.

Come termini di valutazione numerica per la determinazione del pagamento dell’indennità verrà determinato un valore iniziale (pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente all’inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all’agente al termine del rapporto di agenzia.

Tale indennità è calcolata come da tabella che segue:

 

Durata del rapporto

Percentuale di incremento del fatturato

Percentuale di indennità rispetto al valore massimo (tale indennità deve essere inferiore all’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni)

 

 

 

 

Oltre 60 mesi

                

Fino al 30%

 

Da 30% a 60%

 

Da 60% a 150%

 

Oltre 150%

 

50%

 

55%

 

60%

 

100%

 

Per individuare il valore reale di incremento del fatturato, saranno presi in considerazione i valori del volume di fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto, ed il valore del volume di fatturato al termine del rapporto, con le seguenti modalità:

Durata del rapporto

Valore iniziale

Valore finale

Per i primi 3 anni di durata del rapporto

Volume del fatturato dei primi 4 trimestri

Volume del fatturato degli ultimi 4 trimestri

Dall’inizio del 4 anno al compimento del 6 anno di durata del rapporto

Media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri

Media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri

 

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