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Responsabilità civile nel diritto sportivo


Responsabilità civile per danno cagionato in seguito a sinistro nell'ambito sportivo
Responsabilità civile nel diritto sportivo

INDICE

 

Introduzione: definizione di attività sportiva, rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo

 

  1. Fonti dell’ordinamento sportivo

 

  1. Il C.O.N.I. e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo italiano

 

  1. Le società e le associazioni sportive

 

  1. Contrattualistica sportiva: il contratto di prestazione sportiva dilettantistica
  1. Contratto di sponsorizzazione

 

  1. La responsabilità nell’esercizio di attività sportive
  1. La responsabilità civile
  2. La responsabilità disciplinare
  3. La responsabilità delle società e le associazioni
  1. L’illecito nello sport
  1. L’illecito penale nello sport
  2. L’illecito sportivo

 

  1. La giustizia sportiva
  1. Classificazione delle controversie in materia sportiva
  2. L’arbitrato sportivo

 

 

 

 

Introduzione:

definizione giuridica di attività sportiva, rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo

Per “sport” intendiamo la forma che assume qualsiasi gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che abbia un contenuto di movimento fisici.

Non si trova con altrettanta chiarezza una definizione a sfondo giuridico di attività sportiva. Ciò che possiamo affermare senza dubbio è che lo sport è a tutti gli effetti un fenomeno sociale, che compenetra la società umana, e che, proprio per questo necessita di regole. Infatti è proprio qui che possiamo tracciare una linea di confine evidente tra lo sport e il gioco, genericamente inteso: mentre quest’ultimo può essere guidato, di volta in volta, dalla fantasia dei giocatori, lo sport necessita di regole che definiscano l’area di gioco, le modalità di guadagnare punti, le azioni regolari e quelle irregolari, ecc.

Pertanto, potremo definire “attività sportiva” qualsiasi attività organizzata in forma associata tramite il rispetto di regole uniformemente condivise, quale che ne sia la fonte, sia essa interna all’ordinamento sportivo istituzionalizzato, sia essa esterna all’ordinamento appena menzionato.

Tale definizione non limita perciò l’ambito delle attività sportive alle sole attività riconosciute dal CONI, in quanto esso svolge (si veda in proposito il par. II) più che altro una funzione di coordinamento della maggior parte delle attività sportive, in modo da assicurare l’uniformità delle differenti manifestazioni sportive e, dunque, la comparabilità dei risultati di gara.

Per quanto riguarda le attività che, come definito, si svolgono all’interno dell’ambito giuridicamente definito come sportivo, la normazione si divide in due aree interconnesse fra loro: una prima area, formata dalle norme statali in materia sportiva (ad esempio le disposizioni sull’organizzazione amministrativa del CONI, o le norme in materia di lavoro e previdenza dello sportivo), una seconda area costituita dai precetti emanati direttamente dall’ordinamento sportivo (esempio calzante sono le regole che governano lo svolgimento delle diverse gare).

Pur essendo l’ordinamento sportivo dotato di una propria indiscutibile autonomia, esso entra in armonia con l’ordinamento statale per mezzo della presenza, all’interno del testo costituzionale, di alcune disposizioni che fondano il riconoscimento del diritto sportivo, seppur in via indiretta. Pensiamo, ad esempio, all’art. 2, che tutela l’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali per mezzo delle quali si svolge la sia personalità; l’art. 18, che riconosce il diritto all’associazione; l’art. 3, co. II, che mira a favorire il pieno sviluppo della persona.

In ultima istanza, rimane dibattuta la questione riguardante la caratteristica derivativa o originaria dell’ordinamento sportivo, in quanto lo sport nella sua accezione più pratica precede qualsiasi concetto di ordinamento, anche quello statale. La teoria maggiormente accreditata dalla giurisprudenza in merito è quella definita pluralistico - ordinamentale che vede nel diritto una realtà “stratificata”, in cui alcuni particolari rapporti giuridici non vengono definiti direttamente dal diritto dello stato, bensì sono affidati a ordinamenti paralleli a quello statuale, dotati anch’essi di plurisoggettività giuridica, normazione ed organizzazione interna, elementi, appunto, che riscontriamo senza alcun dubbio nell’ordinamento sportivo.

 

  1. Fonti dell’ordinamento sportivo

Con l’espressione fonte si intende qualsiasi atto o fatto prodotto all’interno dell’ordinamento stesso in grado di produrre effetti aventi rilevanza giuridica. Restano, perciò, fuori da tale ambito le fonti normative statali che regolamentano l’ambito sportivo.

Chiaramente, in questo settore troveremo sia norme nazionali che internazionali, poiché, a seconda dei casi, si andranno ad applicare le norme del luogo in cui si concreta il fine dell’ordinamento sportivo, cioè le norme dello stato in cui la classifica della competizione sportiva viene stilata. Va da sé che le norme dei vari ordinamenti nazionali dovranno sempre rimanere in armonia con quelle che regolano l’ordinamento internazionale, tra le quali la Carta olimpica e i regolamenti delle Federazioni sportive internazionali.

La prima distinzione che occorre fare è tra fonti di diritto pubblico e fonti di diritto privato, a seconda della natura giuridica dei soggetti a cui è demandato il potere di regolamentare la materia, e, di conseguenza, dell’ampiezza dell’efficacia di tale regolamentazione. Infatti, mentre le norme provenienti da soggetti di diritto pubblico (C.O.N.I) avranno efficacia generale, quelle promananti da soggetti di diritto privato (le Federazioni sportive) avranno efficacia solo nei confronti di coloro che le hanno prodotte e che da essi sono eventualmente rappresentati.

Le fonti dell’ordinamento sportivo italiano con valenza pubblicistica sono lo Statuto e i regolamenti del C.O.N.I. Tra questi ultimi, troviamo il Codice di comportamento sportivo, il quale detta i doveri fondamentali ai quali tutti coloro che operano in ambito sportivo sono tenuti ad attenersi, come ad esempio il principio di lealtà, il divieto di alterazione di dei risultati sportivi, le norme in materia di antidoping, ecc. A garanzia del rispetto di tali doveri è istituita la figura del Garante del Codice di comportamento sportivo, che ha il compito di segnalare, d’ufficio o su denuncia di un affiliato, i casi di sospetta violazione delle norme del Codice.

Sempre fra i regolamenti del C.O.N.I. abbiamo poi i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali e Discipline sportive associate, i quali svolgono la funzione principale di armonizzazione dei regolamenti delle diverse Federazioni Sportive nazionali.

Fonti di natura privatistica, invece, sono gli statuti e i regolamenti veri e propri delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline associate. Tra questi ultimi, in particolare, ricordiamo i regolamenti organici, i regolamenti tecnici e i regolamenti di giustizia e disciplina. Nella maggior parte dei casi, essi traggono ispirazione dal modello dettato dallo statuto e i regolamenti della FIGC, che di fatto nell’ordinamento italiano funge da riferimento per i vari settori dello sport e svolge spesso il ruolo di innovatore.

Il potere statutario e regolamentare esercitato dalle Federazioni Sportive è sussumibile nel più generale potere di autonomia contrattuale, disciplinato dall’art. 1322 c.c.

Fonti dell’ordinamento sportivo italiano

 

Fonti di diritto pubblico:

Statuto e regolamenti C.O.N.I.

Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali

Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo

Codice di comportamento sportivo

Fonti di diritto privato:

Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline sportive associate

Il C.O.N.I. e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo italiano

Il C.O.N.I.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è l’ente pubblico non economico dell’ordinamento sportivo italiano, con funzioni principali di organizzazione e sviluppo delle pratiche sportive.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1914, ha fatto parte del sistema sportivo italiano, fino ad ottenere pieno riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico italiano con la legge del 6 febbraio 1942, n. 426. Le sue prerogative possono essere così riassunte: a) vigilanza, sorveglianza, e controllo preventivo, successivo e contestuale dell’organizzazione sportiva; b) irrogazione di sanzioni; c) revoca e conferimento di status giuridicamente rilevanti.

Esso si compone internamente di Consiglio Nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario Generale e, infine, Collegio dei revisori dei conti. Di particolare importanza, il Consiglio Nazionale detta l’indirizzo politico e controllo dell’intera organizzazione sportiva, provvedendo alla diffusione dell’ideale olimpico e allo sviluppo dell’attività sportiva nazionale.

 

Le Federazioni Sportive nazionali

La prima comparizione sul piano legislativo delle Federazioni Sportive nazionali si ha grazie alla legge 426/1942, che definisce tali enti come “organi del C.O.N.I.”. La configurazione del CONI come ente pubblico a struttura associativa ha, inevitabilmente, determinato una “pubblicizzazione” delle Federazioni sportive nazionali con l’attribuzione ad esse di compiti amministrativi da espletarsi sotto la vigilanza, l’indirizzo ed il controllo proprio del Comitato olimpico. Tuttavia, il legislatore ridefinisce la natura giuridica delle Federazioni con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 che, nel riordinare l’assetto organizzativo dello sport italiano, interviene a riformare la normativa vigente. Il decreto, da un lato conferma la personalità giuridica di diritto pubblico del CONI, dall’altro attribuisce alle Federazioni sportive personalità di diritto privato, munendole di autonomia (statutaria, tecnica, organizzativa, gestionale) ed assoggettandole, salvo deroghe, alla disciplina del codice civile. Ne discende, di conseguenza, un quadro composito e variegato: le Federazioni sportive, pur essendo associazioni di diritto privato, sono inserite nell’ambito dell’ordinamento sportivo che conferisce ad esse poteri autoritativi per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Se per certi atti e per taluni effetti le Federazioni operano come organi del CONI con imputazione ad esso delle relative fattispecie, per altre attività agiscono come soggetti privati nell’esercizio di poteri di autonomia negoziale.

 

Ciò detto, la convivenza tra natura privatistica e funzioni pubblicistiche solleva problemi applicativi in ordine alla individuazione, caso per caso, del tipo di regime giuridico, delle situazioni soggettive in rilievo e del giudice competente a conoscere le relative controversie. Con particolare riferimento al problema del riparto di giurisdizione occorre far ricorso ad un criterio funzionale che si fondi, a monte, sulla natura (paritetica od autoritativa) dell’atto posto in essere e, a valle, sulla correlata situazione soggettiva incisa (interesse legittimo o diritto soggettivo).

Nonostante la natura privatistica, espressamente riconosciuta dalla legge, le Federazioni sportive godono di autarchia, esercitando potestà amministrative ed emanando atti autoritativi ed imperativi. Si pensi alla potestà di adottare statuti, regolamenti interni, norme sanitarie ed atti applicativi; alle attività di controllo sanitario sugli sportivi professionisti, ai provvedimenti di affiliazione, revoca e controllo sulle società e sulle associazioni sportive; alle attività di tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli atleti; infine, agli atti di repressione del doping. A riguardo il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 affida allo Statuto del CONI l’individuazione tassativa delle attività di rilievo pubblicistico delle Federazioni sportive; attività che non sono suscettibili di applicazione estensiva da parte della giurisprudenza.

Del resto, come associazioni con personalità giuridica, le Federazioni compiono in prevalenza atti di autonomia privata disciplinati dal diritto comune.

  1. Le società e associazioni sportive

La forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell'associazione, ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini non lucrativi per la gestione di interessi comuni. Esse si distinguono in associazioni riconosciute, che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini del quale occorre dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo e la costituzione con atto pubblico; le associazioni non riconosciute, che sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento o che non lo hanno ottenuto. Il codice civile impone alle associazioni, in materia di interna, due organi necessari: l'assemblea, organo essenziale con funzione deliberante composto dalla totalità degli associati, che è chiamato a decidere secondo il principio maggioritario. Gli amministratori invece hanno funzione di gestione e di rappresentanza nei confronti di terzi. La forma di associazione, utilizzata nel panorama dilettantistico, comporta benefici fiscali in forza dell'art. 74 c.6 del D.P.R. n. 633/1972: per la determinazione dell'IVA, una detrazione forfetizzata in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili relative alle pubblicità, nonché la detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e la detrazione di 1/3 dell'imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registri nazionale tenuto dal CONI, tramite una procedura di iscrizione in forma telematica. Qualora il CONI convalidi tale iscrizione, la stessa avrà durata annuale con rinnovo automatico a seguito della riaffiliazione ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

A seguito di tale iscrizione, le agevolazioni previste sono molte, tra cui la semplificazione degli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA. Sul tema assicurativo invece, il decreto 3 novembre 2012 n. 296 ha imposto la disciplina obbligatoria per il

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