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Scioglimento della comunione legale


SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI TRA I CONIUGI
Scioglimento della comunione legale

La sentenza Tribunale Monza 26 marzo 2015, adeguandosi a posizioni note in giurisprudenza, concede l’occasione per fare il punto su questioni complesse, oggi prive di una univoca soluzione. Nel caso di specie, Tizia conveniva in giudizio Caio al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al versamento in suo favore del 50% delle somme arbitrariamente trasferite dal conto corrente cointestato di Tizia e Caio, già coniugi in regime di comunione legale dei beni, sul conto titoli intestato al solo Caio. Il Tribunale di Monza rigettava la domanda sottolineando che il conto comune risultava alimentato esclusivamente dai proventi dell’attività separata del convenuto, la cui condivisione con l’altro coniuge sarebbe potuta avvenire solo al momento dello scioglimento del regime comunitario, mentre il conto corrente risultava estinto e con saldo zero ben prima di tale data. A tale proposito veniva precisato, altresì, che lo scioglimento della comunione legale era avvenuto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (oggi evidentemente la novellata normativa, entrata in vigore pochi mesi dopo l’emanazione della sentenza in commento, impone una diversa soluzione: cfr. il nuovo art. 191 c.c., sul quale si tornerà subito nuovamente). Con riferimento, invece, alle somme investite da Caio mediante la sottoscrizione di fondi, si riconosceva il diritto di Tizia su tali risorse e, per tale ragione, la causa veniva rimessa in istruttoria per l’accertamento del valore degli investimenti effettuati e delle somme già riscattate dal convenuto in costanza di matrimonio. A sostegno di tale decisione, il Tribunale aderiva a quell’“apertura” giurisprudenziale (di cui alla Cass. Civ., 9 ottobre 2007, n. 21098) secondo la quale anche i diritti di credito sono suscettibili di entrare in comunione legale (seppur con le dovute distinzioni di cui si dirà a breve) ed evidenziava ancora una volta che i proventi dell’attività separata, pur essendo beni personali durante la vigenza del regime comunitario, sono destinatati a cadere in comunione nel momento in cui vengono reimpiegati per l’acquisto di nuovi beni, tra cui le partecipazioni sociali, le quote in fondi comuni di investimento, ecc. Orbene, preliminarmente appare utile e doveroso soffermarsi un momento sulla già accennata novità normativa introdotta con la L. 6.5.2015 n. 55, la quale ha introdotto altresì un’importante modifica con riferimento al momento di scioglimento del regime di comunione legale. Come noto, infatti, il novellato art. 191 c.c. stabilisce espressamente che la comunione legale si scioglie nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi a Lui, purché omologato. Oggi, quindi, non sussiste più alcuna logica di discutere sul punto, essendo intervenuto il legislatore a dirimere tale questione tutt’altro che marginale (se si pensa all’incidenza sui diritti patrimoniali dei coniugi in sede di separazione). L’odierna scelta legislativa, che anticipa lo scioglimento della comunione all’emanazione dei provvedimenti presidenziali, è stata accolta con favore dalla dottrina, poiché risponde all’intento di consentire ai coniugi, ormai non più legati da vincoli di solidarietà, di liberarsi quanto prima del regime legale di comunione.

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