Coronavirus Covid-19: sanzioni per i trasgressori del D.L. 25 marzo 2020


Coronavirus Covid-19: sanzioni per i trasgressori. Aggiornamento al DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Coronavirus Covid-19: sanzioni per i trasgressori del D.L. 25 marzo 2020

Aggiornamento al DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19  - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

Nella modulabile attenzione del Governo al contenimento della diffusione da contagio da Covid-19 (Coronavirus) si stanno susseguendo in queste difficili settimane diversi Decreti a firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ognuno di questi Decreti, che hanno come oggetto la gestione dell’emergenza sanitaria italiana, sono portatori di obblighi, divieti e doveri imposti al fine di salvaguardare la salute e l’economia del nostro Paese i quali, se non rispettati, comporteranno delle sanzioni in capo ai trasgressori.

Chi vi scrive lo sta facendo nella giornata di entrata in vigore del Decreto-Legge del 25 marzo 2020 che ha radicalmente cambiato il quadro sanzionatorio sino ad oggi applicato.

Sino alla mezzanotte tra la giornata del 25 e del 26 marzo 2020 i trasgressori dei precetti governativi che non rispettavano le misure riguardanti gli spostamenti tra i vari Comuni e il proprio Comune di appartenenza si sarebbero visti applicare un regime sanzionatori di tipo penale, alla cui illustrazione vi rimando ad un mio articolo precedente "Coronavirus Covid-19: conseguenze penali per le violazioni".

Ad oggi, 26 marzo 2020, tale regime non viene più applicato essendo scomparso, salvo il caso in cui il fatto costituisca comunque reato e vedremo in un successivo articolo in quali casi questo verrà riconosciuto, la qualificazione penale delle trasgressioni.

Il Decreto ad oggi in vigore infatti prevede, per il mancato rispetto delle misure di contenimento, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e non si applicano le sanzioni contravvenzionali (reato penale) previste dall'articolo 650 del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, con un inasprimento delle stesse fino ad un terzo nel caso in cui la violazione venga commessa mediante l’utilizzo di un veicolo.

Per ogni informazione, chiarimento e approfondimento non esitate a contattarmi.


Avv. Mattia Angelini
Avvocato Penalista in Pesaro e Urbino

 

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di Avv. Mattia Angelini

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