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Mancato superamento del periodo di prova


Patto di prova e cessazione del rapporto lavorativo
Mancato superamento del periodo di prova

Si riporta un caso pratico di un’azienda cliente presso il nostro studio: cessazione del rapporto lavorativo alla fine del periodo di prova.

Era stato assunto un dipendente, con periodo di prova ben disciplinato contrattualmente, mansioni di autista, livello C3 (contratto collettivo nazionale Spedizioni Trasporto e Logistica). Il periodo di prova era sino al 26.08.2024. Il lavoratore abbandonava per ben due volte il mezzo aziendale in parcheggi differenti da quelli indicati dal Suo superiore. La datrice di lavoro, per entrambi gli episodi, contestava con lettere di richiamo, senza avere alcuna risposta.

La lettera di mancato superamento del periodo di prova era datata 19.08.2024 ed stata spedita a mezzo posta raccomandata a.r. il giorno 21.08.2024 (ricevuta il giorno 26.08.2024 dal lavoratore).

Nel nostro caso il lavoratore, proprio alla conclusione del periodo di prova si ammalava.

Il dipendente, però, aveva comunicato malattia per ascesso dentario il giorno 16.08.2024 (con certificato telematico di malattia fino al 19.08.2024 e continuazione fino al 23.08.2024). Poi solamente il giorno 24.08.2024 il lavoratore produce nuovo certificato di malattia per trauma da incidente stradale fino al 25.08.2024 con continuazione fino al 02.09.2024.

Dobbiamo ricordare che durante il periodo di prova, entrambe le parti (datore e lavoratore) possono recedere senza obbligo di motivazione, anche durante la malattia, salvo diversa previsione del contratto collettivo (CCNL).
Il lavoratore in prova è stato legittimamente licenziato anche se in malattia; per quel che riguarda il caso del nostro studio.

Si deve rammentare, in tal senso che alcuni CCNL prevedono la sospensione del periodo di prova in caso di malattia, quindi la decorrenza del termine si "ferma" e riprende dopo la guarigione.

Concludendo, l'autista che aveva abbandonato per ben due episodi il camion con la merce all'interno, visto che il CCNL di riferimento nulla prevede, è stato legittimamente cessato entro il periodo di prova perchè la malattia non blocca il periodo di prova.

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