La separazione con addebito in caso di violazione dei doveri coniugali


La violazione dei doveri coniugali, come il tradimento, deve essere la causa della separazione e non un effetto della crisi matrimoniale già in atto
La separazione con addebito in caso di violazione dei doveri coniugali

Ai sensi dell’art. 143 c.c., al momento del matrimonio, i coniugi assumono, reciprocamente, gli stessi diritti e doveri, quali l’obbligo reciproco di fedeltà, di coabitazione, di cura morale e materiale l’uno dell’altro e di partecipazione ai bisogni familiari in relazione alle proprie capacità.

La violazione di anche solo uno di tali impegni può comportare una pronuncia di separazione con addebito qualora, su richiesta di parte ai sensi dell’art. 151 c.c., l’Autorità Giudiziaria accerti che il fallimento dell’unione coniugale è dipeso proprio da tale violazione.

La separazione giudiziale, dunque, può essere dichiarata con addebito in capo al coniuge che è venuto meno ai propri doveri coniugali, così generando la disgregazione del vincolo matrimoniale: la relazione causa-effetto tra condotta impropria e crisi del matrimonio deve essere accertata in sede giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 8862/2012; Cass. Civ. n. 8873/2012; Cass. Civ. n. 21245/2010; Cass. Civ. n. 12130/2001; Cass. Civ. n. 7566/1999).  

I presupposti fondamentali ai fini dell’addebito di separazione sono (i) un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; (ii) il rapporto di causalità tra il comportamento trasgressivo e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il fattore temporale svolge un ruolo primario; prova ne sono le numerose pronunce della Corte di Cassazione che hanno stabilito che l’infedeltà è fonte di addebito solo qualora sia stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto (ex multis, Cass. Civ. n. 21576/2018).

Le conseguenze dell’addebito di separazione sono di natura economica: il coniuge “colpevole”, infatti, perde (i) il diritto a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento (conservando solo il diritto agli alimenti, qualora ne sussistano i presupposti ed una situazione di effettivo bisogno), (ii) i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge (in caso di obbligo agli alimenti a carico dell’(ex) coniuge defunto, l’(ex) coniuge superstite avrà diritto ad un assegno vitalizio (di egual misura) da porsi a carico dell’eredità) e (iii) il diritto alla pensione di reversibilità e/o altre indennità e/o prestazioni previdenziali riconosciute all’(ex) coniuge defunto.

Sebbene la domanda di addebito conservi un’indubbia valenza nei casi in cui la condotta di un coniuge sia gravemente lesiva della dignità e dell’integrità psico-fisica dell’altro, nel tempo, l’Autorità Giudiziaria ha sensibilmente ridimensionato la portata di tali istanze, troppo spesso utilizzate come pretestuoso strumento di rivalsa (anche simbolica) e veicolo di amplificazione del conflitto.  

Le istanze di addebito implicano un’indagine “intima” nella sfera personalissima dei coniugi che, inevitabilmente, riapre dolorose ferite emotive e psicologiche: un’invasione spesso inutile e fine a se stessa.

Per questo motivo, con maggiore fatica le domande di addebito vengono coltivate e accolte in sede processuale preferendo, i Giudici, deflazionare il contenzioso civile e favorire il conseguimento di accordi consensuali, a precipuo vantaggio della prole e del raggiungimento di un nuovo e sereno equilibrio familiare.

Ciò, ovviamente, non rappresenta un rifiuto arbitrario a svolgere un’accurata analisi delle ragioni poste a fondamento di ogni domanda di addebito, poiché così facendo si priverebbe l’istituto del matrimonio di tutte le tutele che hanno sempre cooperato a solennizzare gli obblighi e i doveri assunti dai coniugi ai sensi dell’art. 143 c.c.

 

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di Avv. Carolina Akie Colleoni

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