Alcol test: cosa c’è da sapere


Ecco come tutelarsi in caso di controlli a seguito di guida in stato di ebbrezza
Alcol test: cosa c’è da sapere


Come è noto l’Italia negli ultimi anni ha inasprito le sanzioni in merito alla guida in stato di ebbrezza. Il limite al di sotto del quale è permesso guidare è di 0,5g/l di etanolo rilevato tramite alcoltest, ad eccezione dei neopatentati (patente conseguita da meno di tre anni) che sostanzialmente non possono bere. Tra i 0,5 e i 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi e un ammenda amministrativa fino a 2000 euro circa. Tra 0,8 e 1,5 g/l la patente può essere sospesa fino ad 1 anno, l’ammenda può arrivare a 3200 euro ed è prevista la detenzione fino a sei mesi. Al di sopra di 1,5g/l l’ammenda può arrivare a 6000 euro, la patente può essere sospesa fino a 2 anni, la detenzione può arrivare a 1 anno ed è prevista la confisca del veicolo. In tutti i casi viene inoltre applicata una decurtazione di 10 punti sulla patente. Tutte le sanzioni inoltre vengono inasprite se il conducente, trovato positivo all’alcoltest, abbia provocato un incidente, se il soggetto è recidivo (vale a dire, se ha già subito sanzioni nei due anni precedenti), se la violazione è stata commessa nelle ore notturne (dalle 22 alle 7), se il conducente non è il proprietario del veicolo (in questo caso però non c’è la confisca del veicolo) o se si tratta di un conducente di autobus o di veicoli di elevata massa. Le sanzioni, sia arresto che ammende, possono essere convertite in lavori socialmente utili. Nella fattispecie 1 giorno di lavoro equivale a 250 euro di ammenda, così come a un giorno di detenzione. Al termine del periodo il giudice può stabilire l’estinzione del reato. Ciò non viene applicato se il trasgressore abbia causato un incidente o, essendo recidivo, abbia già beneficiato di tale norma. Le sanzioni descritte sono definite nell’articolo 186 del Codice della strada, il quale però prevede anche che la sospensione della patente possa essere stabilita solo dal giudice una volta accertato il reato penale. Nella realtà non è così. Di fatti se il conducente viene trovato positivo all’alcoltest la patente viene ritirata immediatamente, questo in quanto in presenza di un’ipotesi di reato le forze dell’ordine possono in via cautelare disporne il ritiro (articolo 223 del Codice della strada). Successivamente il Prefetto stabilisce la durata della sospensione in base alla classificazione precedentemente descritta. Tuttavia, sempre in base all’articolo 186, il Prefetto potrebbe disporre in via cautelare (cioè prima che il giudice si pronunci) la sospensione della patente solo per un tasso pari o superiore a 1,5g/l. Inoltre, trattandosi di una misura cautelare, la patente dovrebbe essere restituita in attesa che il giudice si pronunci, se il soggetto sottoposto alla visita medica prevista dall’articolo 119 del Codice della strada sia giudicato idoneo. Ad oggi le sentenze della cassazione sono in parte discordanti. La sentenza n. 21447/2010 della Seconda sezione civile ha stabilito difatti che la sanzione accessoria della sospensione della patente debba essere applicata soltanto per valori superiori a 1,5 grammi per litro. Recentemente, invece, la Sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n 18342/17 ha espresso un parere opposto, legittimando l’azione della Prefettura. Ciò dimostra l’esistenza di giurisprudenze contrastanti. Un altro elemento contraddittorio riguarda il rifiuto di sottoporsi all’alcol test. Chi rifiuta l’alcol test o il prelievo ematico per accertare l’alcolemia, commette un reato e viene punito con la pena massima prevista. Tuttavia la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il conducente fermato dalle forze dell’ordine, debba essere informato dalle stesse di avere la facoltà di avvalersi di un proprio difensore. Se il soggetto non viene informato, il suo eventuale rifiuto non costituisce reato. Inoltre sempre la Cassazione ha stabilito che in base al principio della "particolare tenuità del fatto" (applicabile per reati con pena inferiore a 5 anni), se il soggetto si rifiuta, il reato viene immediatamente archiviato, sebbene incida comunque sulla sua fedina penale. Ne consegue che il rifiuto di sottoporsi all’alcol test può paradossalmente costituire un vantaggio, soprattutto se il conducente ha provocato un incidente. Difatti in questo caso, normalmente le sanzioni sono raddoppiate, ma se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento dell’alcolemia, l’articolo 186 del Codice della strada non prevede il raddoppio.

Articolo del: