Come è punito chi maltratta o uccide un animale?
Maltrattare o, peggio, uccidere gli animali è un reato penale che prevede il carcere per chi lo commette

Dopo un lungo iter parlamentare sotto la spinta di parte dell’opinione pubblica, il legislatore ha introdotto, con la Legge 20 luglio 2004 n. 189, il Titolo IXbis del Libro Secondo del Codice Penale interamente dedicato ai "delitti contro il sentimento per gli animali".
Il Titolo è costituito da cinque articoli, dal 544-bis al 544-sexies, e mira a garantire una tutela giuridica anche agli animali, prima inesistente, in quanto considerati anch’essi esseri viventi. Prima di tale legge, infatti, era tutelato il patrimonio del proprietario dell’animale nell’art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) che paragonava l’animale a una mera cosa o il sentimento del proprietario dell’animale più che l’animale stesso (art. 727 c.p., maltrattamento di animali).
Dopo l’introduzione della Legge 20 luglio 2004 n. 189, le cose sono cambiate. Oltre alle nuove norme introdotte nel codice penale, sono stati introdotti due precisi divieti elencato nell’art. 2 della legge citata, ovvero:
- il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione di pelli o capi di abbigliamento
- il divieto di commercializzare i prodotti ottenuti con le pelli di cani e gatti nel territorio italiano
Tornando al codice penale, il primo articolo, il 544-bis, "Uccisione di animali", afferma: "Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni" (prima la pena era la reclusione da tre e diciotto mesi). La norma punta il dito contro la crudeltà o la mancanza di necessità: ad esempio, vuol dire che se l’animale è ucciso per sfamarsi, occorre che ciò sia avvenuto con crudeltà.
Il secondo articolo, il 544-ter, "Maltrattamento di animali", prevede due distinte ipotesi. La prima, disciplinata dal primo comma, prevede che "chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". Le sanzioni sono poi aumentate della metà se con i maltrattamenti si causa la morte dell'animale.La seconda ipotesi, invece, punisce la somministrazione agli animali di "sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Le sanzioni, anche in questo caso sono la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3 mila a 15 mila euro.
Il terzo articolo, il 544-quater, "Spettacoli o manifestazioni vietati", punisce "chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali", reato sanzionato con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3 mila a 15 mila euro. Anche in questo caso le sanzioni sono aumentate se l’animale muore o se la manifestazione è connessa al mondo delle scommesse clandestine.
Quest’ultimo articolo è collegato con il successivo art. 544-quinquies, "Divieto di combattimenti tra animali", che punisce "chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita` fisica" con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50 mila a 160 mila euro.
Il Titolo è costituito da cinque articoli, dal 544-bis al 544-sexies, e mira a garantire una tutela giuridica anche agli animali, prima inesistente, in quanto considerati anch’essi esseri viventi. Prima di tale legge, infatti, era tutelato il patrimonio del proprietario dell’animale nell’art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) che paragonava l’animale a una mera cosa o il sentimento del proprietario dell’animale più che l’animale stesso (art. 727 c.p., maltrattamento di animali).
Dopo l’introduzione della Legge 20 luglio 2004 n. 189, le cose sono cambiate. Oltre alle nuove norme introdotte nel codice penale, sono stati introdotti due precisi divieti elencato nell’art. 2 della legge citata, ovvero:
- il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione di pelli o capi di abbigliamento
- il divieto di commercializzare i prodotti ottenuti con le pelli di cani e gatti nel territorio italiano
Tornando al codice penale, il primo articolo, il 544-bis, "Uccisione di animali", afferma: "Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni" (prima la pena era la reclusione da tre e diciotto mesi). La norma punta il dito contro la crudeltà o la mancanza di necessità: ad esempio, vuol dire che se l’animale è ucciso per sfamarsi, occorre che ciò sia avvenuto con crudeltà.
Il secondo articolo, il 544-ter, "Maltrattamento di animali", prevede due distinte ipotesi. La prima, disciplinata dal primo comma, prevede che "chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". Le sanzioni sono poi aumentate della metà se con i maltrattamenti si causa la morte dell'animale.La seconda ipotesi, invece, punisce la somministrazione agli animali di "sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Le sanzioni, anche in questo caso sono la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3 mila a 15 mila euro.
Il terzo articolo, il 544-quater, "Spettacoli o manifestazioni vietati", punisce "chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali", reato sanzionato con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3 mila a 15 mila euro. Anche in questo caso le sanzioni sono aumentate se l’animale muore o se la manifestazione è connessa al mondo delle scommesse clandestine.
Quest’ultimo articolo è collegato con il successivo art. 544-quinquies, "Divieto di combattimenti tra animali", che punisce "chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita` fisica" con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50 mila a 160 mila euro.
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