È lecito munirsi e usare gli spray al peperoncino?


Quando secondo la giurisprudenza le bombolette urticanti sono considerate armi oppure strumenti di autodifesa?
È lecito munirsi e usare gli spray al peperoncino?

Gli spray irritanti a base di Oleoresin Capsicum, meglio noti come spray al peperoncino, sono diffusi da anni in commercio e vengono perlopiù utilizzati come strumento di difesa contro le aggressioni.

Ma portarseli in tasca o nella borsa quando si è fuori casa è legittimo?

C’è un insieme di normative e di giurisprudenza che affronta l’argomento e che delinea quando tali strumenti sono considerati delle vere e proprie armi, per le quali è necessario il porto d’armi, oppure no.

A seconda della fattispecie, infatti, possono ravvisarsi differenti reati.

Cerchiamo di fare chiarezza sul tema partendo dalle caratteristiche legali sulla composizione degli spray urticanti.

 

Come è composto il legale spray al peperoncino?

Proprio per le loro capacità irritanti su occhi e mucose, gli spray al peperoncino possono essere venduti solo a persone di età maggiore ai 16 anni.

Per poter essere commercializzati, inoltre, devono rispettare una determinata composizione stabilita dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011.

Affinché il prodotto sia legale:
•    la bomboletta deve contenere al massimo 20 ml di prodotto
•    la percentuale di oleoresin capsicum contenuta deve essere inferiore al 10% dei componenti
•    la capsaicina e i capsainoidi presenti non devono essere presenti in misura superiore al 2,5%
•    i componenti non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici
•    la gittata massima della nebulizzazione non deve superare i tre metri
•    al momento dell'acquisto, la bomboletta deve essere sigillata e dotata di un sistema di sicurezza per scongiurarne l'attivazione accidentale
•    il prodotto deve essere dotato di apposita etichetta che ne segnali la natura irritante

 

Quando lo spray al peperoncino è considerato un’arma?

La Corte di Cassazione, con le due sentenze n. 21932/2006 e n. 44994/2007, ha affermato in passato che le bombolette irritanti avessero la stessa natura delle comuni armi da sparo. La loro detenzione, dunque, implicava la possibilità di incorrere nelle sanzioni penali previste dalla L. n. 895/1967, tra cui quelle per il reato di porto abusivo di armi. La ragione di tale decisione stava nel paragone delle armi a gas con quelle comuni da sparo compiuto nell’art. 2 della Legge n. 110/1975.

Successivamente, con la sentenza n. 7952/2009, la Suprema Corte, pur ribadendo come la bomboletta spray contenente gas lacrimogeno sia qualificabile come arma comune, ha fatto una distinzione per gli spray al peperoncino affermando che tale prodotto non sia da considerarsi un’arma. Da ciò ne è derivato che il porto senza giustificato motivo andasse invece inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 4 della Legge citata n. 110/1975 e non in quella dell’art. 2 "trattandosi palesemente di oggetto atto ad offendere (quand'anche a scopo difensivo), poiché induce l'accecamento, sia pur temporaneo, della persona sul cui volto viene spruzzato e quindi con effetto indubbiamente lesivo e fortemente irritante".

L’articolo 4 della Legge 110/1975, per chiarire, afferma che “Senza giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa (…) qualsiasi  altro strumento (…) chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo  e di luogo, per l'offesa alla persona.  Di qui, la considerazione degli spray con olio al peperoncino come oggetto capace di offendere la persona, ma non come arma comune da sparo.

Più recentemente, e a fronte del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011, gli ermellini, nella sentenza n. 3116/2012, hanno affermato che gli spray urticanti al peperoncino (quindi con principio attivo naturale) mancano di “spiccata potenzialità di offesa”, contrariamente agli spray contenenti agenti chimici e biologici, considerati, invece, "armi da guerra o tipo guerra".

Dunque, se il prodotto antiaggressione non ha le caratteristiche sopra elencate e stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011, è considerato un’arma e come tale soggiace alla disciplina in materia di armi, compreso l’obbligo del porto d’armi. Viceversa, se lo spray al peperoncino rispetta i requisiti del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011, il prodotto non può essere considerato come un’arma con potenzialità di offesa.

Da ciò ne deriva che il possesso delle bombolette sarebbe legale se gli spray antiaggressione sono composti da principi attivi naturali e utilizzati in modo lecito per legittima difesa. In caso contrario, si configurerebbe il reato di porto di oggetti idonei ad offendere senza giustificato motivo, sancito dall'art. 4 della Legge n. 110/1975.

Da ultimo, nella sentenza n. 14807/2016, la Suprema Corte è ritornata nuovamente sul tema specificando che gli spray antiaggressione al peperoncino, se non rispettosi delle caratteristiche tecniche previste dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011, sono riconducibili alle armi e come tali, il loro porto in luogo pubblico integra la contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all'art. 699 del Codice Penale.

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