Il reato di stalking (atti persecutori): come difendersi?


Ecco quali sono gli elementi, le pene, le aggravanti e le azioni di difesa nel reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.
Il reato di stalking (atti persecutori): come difendersi?

Il reato di stalking è una fattispecie introdotta relativamente recentemente con il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in l. 23 prile 2009 n. 38) per punire le condotte di “atti persecutori” nei confronti della vittima o dei suoi familiari.

Affinché si configuri il reato di stalking si devono verificare alcuni presupposti ben precisi delineati dalla legge che vanno valutati dal giudice in sede di procedimento penale.
Vediamo allora cos’è il reato di stalking, come è punito, qualisono le aggravanti e come difendersi.

 

 


Cos’è il reato di stalking?

Il reato di atti persecutori (meglio conosciuto con l’anglicismo “Stalking”) è stato introdotto nel codice penale nell’art. 612 bis attraverso il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11.
Il dispositivo della norma citata, al primo comma, recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dunque, il codice penale punisce colui che minaccia o molesta qualcuno in modo da causare un turbamento psicologico importante attraverso:

•    Un grave e perdurante stato di ansia;

•    Un fondato timore per la propria incolumità o per quella dei propri congiunti;

•    Un cambiamento delle abitudini di vita.

Sul punto è importante sottolineare che non è necessario che si verifichino tutti e tre tali disagi psicologici, ma ne basta solo uno.

Dal dispositivo è possibile ricavare gli elementi costituiti del reato:

1.    Condotta di colui che effettua atti di stalking;

2.    Reiterazione della condotta; sul punto la Cassazione ha affermato che non esiste un numero prestabilito di condotte illecite minime, basterebbero anche due sole molestie o minacce nella stessa giornata, l’importante è che generino un’influenza negativa psicologica sulla vittima;

3.    Dolo generico: basta che l’autore delle condotte abbia la consapevolezza di agire con la volontà di cagionare le conseguenze psicologiche citate nella norma anche se non abbia preordinazione (ovvero che non intenda necessariamente cambiare ad esempio le abitudini di vita della vittima).

 


Quali sono gli atti persecutori?

Il primo comma dell’art. 612 bis c.p. cita espressamente le condotte illecite di minaccia o molestia, ma rientrano nelle fattispecie illecite tutti quegli atti che incidono sulla sfera personale, volitiva e cognitiva della vittima. Sono degli esempi le offese, le ingiurie, le aggressioni verbali, le aggressioni scritte (SMS, post sui social network), fino ad arrivare ai pedinamenti, appostamenti, ecc…

La norma, tra l’altro, prevede protezione giuridica non soltanto nel caso in cui le condotte siano rivolte alla sola vittima, ma anche nel caso in cui i destinatari degli atti persecutori siano anche i familiari o i congiunti della persona offesa.

 


Quando si è punibili per il reato di stalking?

Come scritto in precedenza, l’autore degli atti persecutori è punibile se le sue condotte generano nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, un fondato timore per la propria incolumità o per quella dei propri congiunti o un cambiamento delle abitudini di vita. In altre parole, l’imputato viene condannato se dal suo comportamento deriva una soggezione psicologica della vittima e un cambiamento di abitudini di vita di quest’ultima.

Ma non basta, però, semplicemente denunciare l’autore perché questo venga automaticamente punito.

Le condotte illecite devono essere accertate dal giudice penale che deve analizzare se la denuncia esposta dalla persona offesa si basa su elementi concreti e reali, anche con l’ausilio di elementi di riscontro esterni (come, ad esempio, le testimonianze di persone terze).

 

 

Reato di stalking: pene e aggravanti

Sempre il primo comma dell’art. 612 bis c.p. punisce gli atti persecutori con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

La norma, però prevede pene più severe in caso di aggravanti.

Il secondo comma, infatti, prevede che: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Dunque, in base al secondo comma si ha un aggravante di pena non solo se a commettere gli atti illeciti sono compiuti dal marito/convivente o l’ex coniuge/ex convivente, ma anche da qualunque persona che abbia avuto un rapporto affettivo con la vittima (come un parente, un fidanzato/a, ecc…).

Ugualmente, la pena è aumentata se il reato è stato commesso tramite l’uso dei social network, ecc…

Il terso comma, inoltre, prevede una pena maggiorata fino alla metà “se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (…), ovvero con armi o da persona travisata”.

 


Reato di stalking: come difendersi?

La vittima di stalking può difendersi in due modi:

1.    Ammonimento del questore
Se non si intende procedere inizialmente con una querela, alla quale poi seguirebbe un procedimento penale, si può optare per un procedimento di carattere amministrativo. Attraverso le forze di pubblica sicurezza si può richiedere che il Questore ammonisca l’autore delle condotte illecite. Le forze dell’ordine, dopo una breve istruttoria (basata su testimonianze, certificati medici, ecc…) informano il Questore il quale convoca colui che compie atti persecutori al fine di intimargli di interrompere le condotte illecite. A fronte dell’ammonimento, sarà redatto un verbale scritto. Se nonostante l’ammonimento, l’autore delle condotte ne compie altre, allora si procederà d’ufficio nei suoi confronti senza la necessità della querela da parte della vittima e la pena sarà aumentata.

2.    Sporgere querela
In base al quarto comma dell’art. 612 bis c.p., il delitto è punito a querela della persona offesa. Dunque, affinché il molestatore sia punito è necessario che la vittima sporga denuncia. Il termine entro la quale proporla è di 6 mesi, una durata più lunga rispetto a quella generica di 3 mesi.
Sul punto è importante sottolineare che la querela può essere ritirata, ma la remissione può essere solo processuale: cioè deve essere effettuata dinanzi al giudice che deve valutare le ragioni che hanno indotto la vittima a ritirare denuncia (in altre parole deve accertare che la remissione sia spontanea e non condizionata). Ci sono però delle eccezioni:
- la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate attraverso strumenti informatici o telematici;
- si procede comunque d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Infine, va detto che fino al 2017 era possibile applicare l’estinzione del reato per atti riparatori. Adesso è comunque possibile risarcire il danno per cercare di rimuovere le conseguenza dannose, ma non è più possibile l’estinzione del reato.

 

Articolo del: