Le cause di imputabilità e di non imputabilità penale nell’ordinamento italiano


Chi può rispondere di un reato penale? E quali sono i presupposti?
Le cause di imputabilità e di non imputabilità penale nell’ordinamento italiano


Il nostro ordinamento, e più nello specifico il codice penale, prevede che nessuno può essere punito se non si è imputabile.

Il primo comma dell’art. 85 del codice penale, infatti, recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”.

Ma chi è imputabile? E, dunque, in caso di commissione di un reato, chi può essere punito?

 

 

 

Il concetto di imputabilità

È lo stesso codice penale che indica quando una persona può essere considerata imputabile. Nel secondo comma del citato art. 85 c.p. prescrive che “È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere”.

Dunque, solo chi possiede tali capacità deve rispondere del reato commesso e deve essere sottoposto alla pena prevista dal codice penale.

Per “capacità di intendere” si intende la facoltà di rendersi conto del valore o disvalore sociale di un’azione che si sta compiendo. Il soggetto capace di intendere è in grado di percepire correttamente la realtà che lo circonda.

Per “capacità di volere” si intende la facoltà di agire in maniera autonoma rispetto ai condizionamenti e stimoli esterni alla propria volontà. In altre parole, è capace di volere colui che compie un’azione intenzionalmente, essendo consapevole delle cause e soprattutto degli effetti delle proprie condotte.

Detto ciò, affinché ci sia imputabilità è necessario che coesistano contemporaneamente sia la capacità di intendere che di volere e che entrambe siano provate al momento in cui è stato commesso il reato e non in un momento precedente o successivo.

Si è, viceversa, non imputabili se mancano entrambe o almeno una delle due capacità nel momento del compimento del reato. Sempre il codice penale individue fattispecie delineate di cause di non imputabilità che riguardano:

•    Le condizioni psicologiche della persona;

•    La minore età della persona;

•    Anomalie psichiche dovute da abuso da stupefacenti o alcool;

•    Il sordomutismo.

 


Cause di non imputabilità: l’infermità mentale

Il vizio di mente è un’infermità che esclude o riduce la capacità di intendere e di volere. Tale infermità non deve necessariamente essere permanente poiché è sufficiente che si verifichi al momento della commissione del reato.

Per questo il codice penale divide i vizi di mente in due categorie:
1.    Vizio totale di mente;
2.    Vizio parziale di mente.

Il vizio totale di mente è disciplinato nell’art. 88 del codice penale che recita: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”.

In questo caso la persona non è imputabile poiché l’alterazione psichica generata un’assoluta incapacità di intendere e di volere. Dunque, vi sarà il proscioglimento dell'imputato. Ma se questi viene riconosciuto socialmente pericoloso, potrà essere ricoverato presso un ospedale psichiatrico giudiziario.

Il vizio parziale di mente (o semi-infermità) è disciplinato nell’art. 89 del codice penale che recita: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.

In questo caso, le capacità non sono escluse, ma sono ridotte. Dunque, l’imputato è condannabile anche se la pensa inflitta sarà ridotta in conseguenza delle minori capacità di intendere e di volere. Se una volta scontata la pena, la persona risulta ancora socialmente pericoloso, potrà essere ricoverato presso un ospedale psichiatrico giudiziario.

Sul punto, vanno citato gli stati emotivi e passionali che non vanno confusi con la semi-infermità mentale e che non comportano mancata imputabilità o riduzione di pena. Infatti, in base all’art. 90 c.p. “Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità”. Possono eventualmente dar luogo ad alcune attenuanti.

Il classico caso di stato emotivo è quello di un femminicidio per gelosia o per rabbia: il colpevole viene condannato senza che possa avvalersi della semi-infermità mentale.

 

 

Cause di non imputabilità: la minore età

Quando si compiono 18 anni si viene considerati capaci di intendere e di volere a cui si aggiunge anche la capacità di agire. Dunque, chi è maggiorenne ed è capace di intendere e di volere è imputabile.

Al di sotto di tale soglia, il codice penale prevede due fasce di età:

1.    Fino ai 13 anni: se si hanno fino a 13 anni (compresi) vi è una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere; per tale motivo il minore che commette un reato non è mai imputabile. L’art. 97 c.p. infatti prevede che: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”;

2.    Dai 14 anni ai 18 anni: in tale fascia di età non esiste alcuna presunzione di incapacità e, dunque, spetta al giudice valutare le capacità di intendere e di volere del minorenne al momento della commissione del reato. Nel caso il minore sia giudicato imputabile, sarà sottoposto a un processo penale presso il giudice competente che è il Tribunale per i minorenni e l’eventuale pena (irrogata in misura ridotta) sarà scontata in speciali riformatori giudiziari o con libertà vigilata fino al raggiungimento della maggiore età.

 


Cause di non imputabilità: abuso di droga o di alcool

Una fattispecie specifica riguarda poi l’assunzione di sostanze alcoliche o  stupefacenti e come queste condotte possano influire sulla capacità di intendere e di volere e, dunque, sull’imputabilità della persona che commette il reato.

In questo caso il codice penale distingue:

•    L’assunzione derivata da caso fortuito o da forza maggiore;

•    L’assunzione volontaria o colposa ovvero preordinata.

Nel primo caso, ovvero nel caso di assunzione di alcool o droghe derivata da caso fortuito o da forza maggiore il soggetto non è imputabile in base all’art. 91 c.p.

E’ il caso in cui una persona venga drogata o fatta ubriacare per commettere un fatto a sua insaputa o contro la sua volontà. Se, però, l’ubriachezza o gli effetti degli stupefacenti non sono tali da eliminare totalmente la capacità di intendere e di volere, la persona viene condannata, ma la pena è viene diminuita.

Nel secondo caso, ovvero nel caso di assunzione di alcool o droghe volontaria o colposa ovvero preordinata, il nostro codice penale, all’art. 92 c.p., “non esclude né diminuisce la imputabilità”.

Anzi, se addirittura l’assunzione di alcool o droghe “era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.

 

 

Cause di non imputabilità: il sordomutismo

Un ultima causa di non imputabilità è il sordomutismo disciplinata nell’art. 96 c.p.
In base al dispositivo non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere”.

Però, come nei casi precedenti di infermità parziale, anche nel caso del sordomutismo “Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

 

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