Riforma del processo penale: le novità
Le principali novità della riforma del processo penale
Le principali novità della riforma del processo penale riguardano: la prescrizione, la digitalizzazione e il processo telematico, l'udienza preliminare, l'appello, la cassazione, i procedimenti speciali, il mutamento del giudice o del collegio, le pene sostitutive e la giustizia riparativa.
Prescrizione
Confermata la disciplina che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione. Viene poi stabilita la durata massima di 2 anni per quanto riguarda i processi d’appello e, invece, di 1 anno per i processi di Cassazione. Tutto ciò con possibilità di proroga di 1 anno in appello e di 6 mesi in Cassazione per processi definibili complessi, ovvero relativi a reati gravi. Decorsi i suddetti termini interviene l’improcedibilità. Infine sono esclusi i reati imprescrittibili, ovvero quelli che sono puniti con ergastolo.
Processo penale telematico
Per rendere più efficiente e veloce la giustizia penale è bene ricorrere alla digitalizzazione e alle tecnologie informatiche oggi disponibili. Quindi, il deposito degli atti e le notifiche possono essere effettuati per via telematica. Vengono poi rimodulati i termini di durata massima delle indagini in base alla gravità del reato. Inoltre alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, salvo le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, è previsto un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, ciò anche per evitare la prescrizione del reato associato.
Iscrizione della notizia di reato
Per il principio della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la sola iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato non può in alcun modo determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.
Udienza preliminare e appello
L'udienza preliminare è limitata a quei reati di particolare gravità e, contestualmente, vengono estese le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
Confermata la possibilità, sia per il pubblico ministero che per l’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Parallelamente è prevista l'inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi.
Cassazione
Viene introdotto un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre è prevista la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, eccetto la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.
Procedimenti speciali e patteggiamento
Quando la pena detentiva supera i 2 anni si prevede che l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata. Si prevede, inoltre, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
Mutamento di giudice o collegio
La riforma del processo penale prevede che, nel caso in cui vi sia il mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice possa disporre, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. Il Governo viene delegato a estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a 2 anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o per infermità.
Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Il Governo viene delegato a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di altre misure alternative alla detenzione. Le nuove pene sostitutive saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di 4 anni di pena inflitta. Si esclude la sospensione condizionale garantendo, in questo modo, una maggiore effettività all’esecuzione della pena.
Giustizia riparativa
Con la nuova riforma è previsto l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, ciò su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede, inoltre, la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.
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