Riforma delle intercettazioni, ecco le novità

La riforma delle intercettazioni Bonafede è legge. Il provvedimento (Legge 28 febbraio 2020, n. 7) è stato votato in maniera definitiva dalla Camera dei Deputati con il voto a scrutinio segreto ed è passato con 246 voti favorevoli e 169 contrari ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2020, n. 50.
Il testo ha convertito in legge il “decreto legge intercettazioni” (Decreto Legge n. 161/2019 recante "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"), voluto dal Ministro della giustizia Bonafede e che apporta delle modifiche alla precedente riforma “Orlando” (D.lgs. n. 216/2017). La nuova riforma delle intercettazioni modifica alcune norme del codice di procedura penale sulle modalità di esecuzione e di conservazione delle intercettazioni e delle disposizioni di attuazione. La sua entrata in vigore, inizialmente prevista per il 1° marzo 2020 è stata posticipata al 1° maggio 2020.
Riassumiamo, dunque, le novità più importanti.
Indice:
Proroga dell’entrata in vigore
Rispetto alla prima formulazione, il Senato ha modificato i termini contenuti nell’articolo 1 del D.L. n. 161/2019.
L’entrata in vigore della Riforma Orlando, inizialmente prevista per il 1° marzo 2020, è slittata di due mesi posticipandola al 1° maggio 2020.
Sempre con modifiche apportate da Palazzo Madama, è stato stabilito che la Riforma deve essere adottata esclusivamente ai procedimenti penali iscritti a partire dal 1° maggio 2020 (quindi, dalla sua entrata in vigore), mentre per tutti gli altri procedimenti precedenti continua ad applicarsi l’attuale normativa.
Ampliamento dell’uso dei trojan horse
La riforma Bonafede prevede che le attività di intercettazione ambientale tramite i cosiddetti trojan horse, ovvero captatori informatici, siano rivolte non solo per i delitti dei pubblici ufficiali commessi contro la pubblica amministrazione, ma anche nei confronti degli incaricati di pubblico servizio.
I trojan horse sono dei captatori informatici che vengono installati su un dispositivo elettronico portatile e consentono di effettuare le intercettazioni. Tali programmi devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia e devono essere indicati nel verbale delle operazioni di intercettazione. Nello stesso verbale devono, inoltre, essere indicati i luoghi in cui si svolgono le conversazioni dell’intercettato.
In merito ai luoghi, vi è un’altra novità contenuta nella Riforma Bonafede. Infatti, le intercettazioni potranno essere effettuate anche quando l’intercettato è nel suo domicilio, a differenza di quanto prevedeva la riforma Orlando che escludeva le registrazioni in ambiti domiciliari, a patto che il domicilio non fosse la sede in cui si consumava il reato.
L’intercettazione presso il domicilio dell’intercettato, però, potrà avvenire a fronte di motivazioni espressamente indicate che giustifichino le operazioni di registrazione.
Infine, al termine delle operazioni di registrazione, il trojan horse verrà disattivato in modo che non possa più essere riutilizzato.
Uso delle intercettazioni anche per altri reati
Finora, se nel corso delle intercettazioni emergeva il compimento di reati diversi da quello per il quale erano scattate le intercettazioni, queste ultime non potevano essere utilizzate come prova per avviare un nuovo procedimento penale, a meno che non si trattasse di reati gravissimi legati alla mafia o al terrorismo.
Con la nuova Riforma, invece, eventuali registrazioni che contengano fattispecie di reato differenti da quella per la quale si è ottenuta l’autorizzazione all’ascolto, possono essere autorizzate a patto che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o che prevedano l’arresto in flagranza.
Resta, ovviamente, ancora possibile utilizzare le registrazioni per reati diversi emersi durante le intercettazioni e relativi a delitti di mafia o terrorismo.
Modalità di esecuzione delle intercettazioni
Le intercettazioni sono trasferite esclusivamente nell’archivio digitale, e non più in un archivio presso l’ufficio del Pm, la cui gestione e sorveglianza è affidata al Procuratore della Repubblica.
E’ il Pm, però, a farsi garante del corretto trasferimento e dell’integrale corrispondenza tra quanto registrato e trasmesso nell’archivio digitale.
E sempre al Pm, e non più alla polizia giudiziaria, spetta anche il compito di estrapolare dalle intercettazioni totali, quelle rilevanti ai fini del procedimento penale escludendo quelle che siano lesive della reputazione dell’intercettato o che riguardino dati sensibili, a meno che non siano penalmente rilevanti ai fini del procedimento.
Una volta trasmessi all’archivio digitale le registrazioni e i verbali, questi restano memorizzati per poi essere acquisiti dal giudice dopo una scadenza fissata dal Pm, a meno che il giudice non decida per una proroga necessaria.
Sempre entro tale scadenza, i difensori dell’imputato intercettato, avvisati dal Pm, potranno esaminare gli atti e ascoltare le intercettazioni telematiche.
Scaduto il termine fissato dal Pm, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni penalmente rilevanti, mentre procede a stralciare quelle irrilevanti (comprese quelle di cui è vietata l'utilizzazione o che riguardano categorie particolari di dati personali, a patto che non siano rilevanti). Durante lo stralcio possono partecipare anche il Pm e i difensori dell’imputato.
Dopodiché, il giudice dispone la trascrizione delle intercettazioni che vengono inserite nel fascicolo relativo al procedimento penale. I difensori dell’imputato possono richiederne una copia.
L’archivio digitale
Come detto, le registrazioni vengono trasmette in un nuovo archivio digitale conservato e sorvegliato dal Procuratore della Repubblica.
Nell’archivio sono conservate anche le intercettazioni non rilevanti, quelle di cui è vietata l’utilizzazione o che riguardano particolari dati personali. Per loro, deve essere garantita la segretezza.
Proprio per tale motivo devono essere rispettate precise modalità di accesso all’archivio che può essere consultato solo da:
• Giudice designato per il procedimento e i suoi ausiliari;
• Il Pm e i suoi ausiliari (tra cui gli agenti della polizia giudiziaria impiegati nell’ascolto delle intercettazioni);
• Gli avvocati difensori.
Le registrazioni memorizzate nell’archivio vengono conservate fino al termine del procedimento oltre il quale non è più possibile impugnare la sentenza. Però, i soggetti interessati possono chiedere al giudice la distruzione anticipata delle registrazioni irrilevanti per il procedimento, il quale decide in camera di consiglio.
La pubblicazione delle intercettazioni
Altra novità riguarda la pubblicazione delle intercettazioni.
Sono vietate tout court le pubblicazioni delle intercettazioni non rilevanti ai fini del procedimento penale coperte da segreto e non inserite nel fascicolo relativo al procedimento penale (il divieto vale anche per estratti parziali).
Al contrario, le intercettazioni rilevanti potranno essere diffuse una volta inserite nel fascicolo e solo dopo che l’imputato ne sia venuto a conoscenza.
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