Violenza domestica cosa cambia nel nuovo Ddl


Tra le misure ipotizzate l’ampliamento dello strumento dell’ammonimento, inasprimento delle pene e della sorveglianza speciale
Violenza domestica cosa cambia nel nuovo Ddl

C’è stata unanimità alla Camera al nuovo disegno di legge che inasprisce le misure contro la violenza domestica.

Dopo il via libera di Montecitorio, ora il testo passa al Senato. Un provvedimento che si inserisce nel solco del “Codice rosso” e che è frutto della constatazione che dei 319 omicidi commessi nel 2022 (come riporta il Sole 24 Ore), ben 104 hanno come vittima una donna e il delitto è stato commesso in ambito familiare o, comunque, affettivo.

Vediamo, allora, brevemente, quali sono le misure più stringenti che potrebbero entrare in vigore se il disegno di legge dovesse essere approvato da Palazzo Madama senza modifiche.

Ampliamento ammonimento Questore

Si prevede di estendere tale strumento di prevenzione, tramite il quale il Questore intima a una persona di astenersi dal reiterare ulteriori atti di molestia o violenza contro la vittima, anche ai reati consumati o soltanto tentati, di violenza privata, minaccia aggravata, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video a sfondo sessuale, violazione di domicilio o danneggiamento.

Aumento di pena di persone già ammonite

Se una persona è già stata ammonita dal Questore, la pena è aumentata di un terzo nel caso in cui l’ammonito commetta un reato di percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia grave, violazione di domicilio, danneggiamento, stalking e revenge porn, ovvero la diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza l’autorizzazione della persona ripresa. Ciò se il reato è stato commesso tra le mura di casa.

Sul punto è importante sottolineare che l’aumento di pena è previsto anche se il reato è stato compiuto ai danni di una persona diversa da quella per la quale è stato effettuato l’ammonimento. Per chiarire il concetto: se una persona è stata ammonita per aver compiuto degli atti persecutori verso la persona X, ma compie altri reati verso la persona Y, è passibile di aumento di pena.

Procedibilità d’ufficio per le persone già ammonite

Se una persona è stata già raggiunta da ammonimento, nei casi di violenza domestica si potrà procedere d’ufficio anche nei casi in cui un soggetto compia dei reati suscettibili di ammonimento procedibili a querela. Per chiarire: se si consuma una violenza domestica e il soggetto che compie il reato è già stato ammonito, non ci sarà bisogno di una denuncia della vittima per procedere alle indagini se il reato rientra tra quelli in cui è previsto l’ammonimento.

Ampliata le misure di prevenzione previste dal codice antimafia

Potranno essere applicate dall’autorità giudiziaria le stesse misure di prevenzione personale previste dal codice antimafia anche a coloro che commettono reati di omicidio e lesioni gravi, se aggravati dal legame familiari o comunque affettivi con la vittima.

Potenziamento sorveglianza speciale

Maggior uso del braccialetto elettronico, seppur conservando la necessità del consenso dell’interessato. In caso di rifiuto di quest’ultimo, l’obbligo del braccialetto elettronico non può essere inferiore a tre anni, con annesso obbligo di presentazioni programmate presso le forze dell’ordine, oltre all’obbligo o divieto di soggiorno. Per chi sgarra, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e l’arresto anche se non colti in flagranza.
 

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