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Cessione del quinto dello stipendio e sovraindebitamento


Rapporto tra finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o pensione e procedure di sovraindebitamento L. 3/2012. Falcidia del finanziamento e stipendio pieno
Cessione del quinto dello stipendio e sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti spesso sono caratterizzate dalla presenza di debiti nei confronti di finanziarie per finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio ovvero della pensione.

Tale tipologia di finanziamento merita un approfondimento specifico proprio in ragione della presenza di una cessione diretta in favore della finanziaria e quindi di una forma di pagamento sostanzialmente senza l’intervento periodico dell’agente. Sul rapporto tra finanziamento con cessione del quinto e procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012) sono intervenute negli anni numerose sentenze interpretative che hanno definito in maniera chiara l’orientamento sul punto.

In primo luogo è bene ricordare come il Tribunale di Grosseto (Tribunale di Grosseto 09.05.2017) abbia statuito il seguente principio di diritto “la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un’eventuale riformulazione dell’adempimento al pari degli altri creditori”.

Nello specifico infatti l’opposizione fatta dal creditore cessionario del quinto è stata ritenuta non meritevole di accoglimento, in quanto la cessione del quinto comporta unicamente un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle pretese del creditore mediante una forma di adempimento coattivo che, naturalmente, dovrà intendersi sostituito dalle nuove modalità di adempimento stabilite nel piano.

Inoltre il Tribunale toscano, correttamente ad avviso di chi scrive, ritiene che un’interpretazione differente di tale rapporto impedirebbe, illegittimamente ed incoerentemente, l’accesso alla procedura e una lesione della parità di trattamento degli altri creditori presenti. Non solo, il Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 23.02.2015 ha inoltre ritenuto che la presenza di contratti di finanziamento con cessione del quinto implica la presenza di contratti pendenti e che, per analogia, debba trovare applicazione l’art. 169 bis L.F.  In proposto infatti la L.3/2012 non impedisce detta valutazione o detta applicazione specifica.

Il Tribunale pertanto applica lo scioglimento del contratto di finanziamento, con la previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, in stretta applicazione dell’art. 169 bis co. II L.F

 La revoca delle cessioni del quinto operate mediante contratti di finanziamento è stata disposta anche dal Tribunale di Siracusa 17.06.2016, secondo il quale inoltre “la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario”.                      

Inoltre, quale corollario di quanto sopra, è bene evidenziare che il contratto di finanziamento con cessione del quinto ha ovviamente natura consensuale, si perfeziona con il consenso delle parti, ma il trasferimento del credito, essendo credito futuro, si verifica solo nel momento in cui il credito viene in esistenza, ed in precedenza di ciò il contratto ha solo efficacia obbligatoria e non reale (vedasi sul punto Cass. Civ. Sez. III 17.01.2012 n. 551).

L’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sul tema ha quindi ampiamente riconosciuto come con la procedura di sovraindebitamento venga meno la trattenuta del quinto frutto di una cessione ad una finanziaria e il debito residuo rientri pienamente nel piano proposto e quindi sia soggetto alla falcidia. Come conseguenza lo stipendio o la pensione tornerà ad essere dell’importo pieno e così dovrà essere considerato.

 In ultimo, ma elemento di rilevanza decisiva, il Legislatore nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha espressamente previsto, all’art. 67 comma 3, come la proposta di accordo possa prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR e della pensione. Questa previsione è ora presente anche nella L. 3/2012 grazie dalla recente legge 176/2020 che ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 8 della L. 3/2012.

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