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Debiti con Agenzia delle Entrate e circolare 34/2020: modalità di estinzione


Nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla composizione della crisi. Circolare n. 34/E del 29-12-2020 e valutazione dell'alternativa liquidatoria
Debiti con Agenzia delle Entrate e circolare 34/2020: modalità di estinzione

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla grave diffusione della pandemia da Covid-19, ovviamente con effetti in ambito sanitario ma anche in ambito aziendale, causando una forte contrazione della redditività delle imprese e crisi nelle famiglie.

Tale situazione ha spinto il Legislatore ad adottare degli strumenti utili per cercare di superare la crisi e consentire una più agevole ristrutturazione dei debiti, tanto del soggetto fallibile (l’imprenditore che supera le soglie dell’art. 1 L.F.) quanto del soggetto non fallibile (colui che rientra nell’alveo applicativo della L. 3/2012).

Gli strumenti adottati – in aggiunta ai “ristori” – sono quelli contenuti nel nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza che avrebbe dovuto entrare in vigore a settembre 2020 ma che per ragioni legate proprio alla pandemia ha subito una proroga a settembre 2021 (anche se è stata proposta un’ulteriore proroga con l’adozione di una normativa ad hoc in materia di ristrutturazione d’azienda).

All’art. 182 bis quanto comma (articolo relativo all’accordo di ristrutturazione dei debiti) è stato aggiunto il seguente fondamentale periodo “il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forma di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Di fatto, con tale novella legislativa, viene riconosciuto il potere del Giudice di omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche quanto non vi è l’adesione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS quando ricorrono due condizioni:

A) l’adesione degli enti è decisiva per il raggiungimento della percentuale del 60% prevista dalla norma,

B) la proposta avanzata dall’impresa è più vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria (ovvero quello che viene proposto permette ai creditori di ottenere un soddisfacimento maggiore rispetto alla dismissione di tutti i beni presenti).

In considerazione di tale novità legislativa l’Agenzia delle Entrate ha adottato la circolare n. 34 del 29 dicembre 2020 stabilendo i criteri pratici a cui devono attenersi le imprese e i Professionisti di riferimento delle stesse. Ruolo fondamentale viene riconosciuto all’attestatore, ovvero al soggetto che deve esprimere una sua valutazione sul progetto di ristrutturazione che l’azienda presenta con l’assistenza dei propri professionisti (chiaramente il piano deve essere redatto con competenza e deve essere esaustivo in ogni sua parte).

Il requisito principale dell’attestatore è l’indipendenza dall’impresa (non deve aver avuto alcun rapporto in precedenza con la compagine sociale), requisito questo che potrebbe essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. La circolare detta anche il contenuto che la relazione dell’attestatore deve avere, e nello specifico:

  1. l’attestatore deve controllare la veridicità dei dati aziendali,

  2. devono essere verificate le cause della crisi dell’impresa,

  3. devono essere approfondite le proposte di ristrutturazione in termini di fattibilità concreta.

Piano, attestazione e proposta di transazione fiscale vengono sottoposte agli Enti, Agenzia delle Entrate e INPS, per la loro valutazione, in termini di adesione o non adesione, e la citata circolare fornisce agli Uffici le linee giuda per l’espressione del voto.

L’agenzia afferma che la centralità deve essere posta sulla maggiore o minore convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Nella circolare è possibile leggere che l’Erario è chiamato a confrontare quanto può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello che potrebbe essere realizzato mediante la liquidazione giudiziale tenendo conto del valore degli asset aziendali. Quanto gli enti potranno discostarsi dalle valutazioni dell’attestatore? Quando siano ritenute manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili alla luce della situazione economico-patrimoniale dell’impresa.

Ad ogni modo, anche qualora il primo esame da parte dell’Agenzia abbia esito negativo, la circolare prescrive che venga dato avviso al contribuente (l’impresa che ha presentato la proposta di ristrutturazione del debito) così da poter iniziare un confronto e giungere ad una soluzione condivisa integrando e/o modificando l’originaria proposta.

Anche in termini di tempi della proposta di ristrutturazione e percentuale di soddisfacimento la circolare citata è notevolmente innovativa. Infatti non viene prevista nessuna durata massima né percentuale minima di soddisfacimento, dovendo necessariamente parametrare tali aspetti alla realtà aziendale e soprattutto, come detto, all’alternativa liquidatoria.

È bene in ultimo evidenziare che tale principio e orientamento degli Enti deve necessariamente essere considerato anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (che saranno ricomprese nel Codice della Crisi) in quanto in caso contrario si genererebbe una ingiusta disparità di trattamento. Anche in tali procedure quindi, qualora si opti per l’accordo di composizione (c.d. concordato minore), deve porsi la giusta attenzione, sia da parte del legale che assiste il debitore che da parte dell’OCC, rispetto all’alternativa liquidatoria.  

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