OICR: l'anomala compensazione


La compensazione delle minusvalenze e delle plusvalenze non è consentita negli OICR
OICR:  l'anomala compensazione
Premetto che la normativa fiscale definisce il guadagno derivante dall’investimento negli oicr da parte dei privati "reddito di capitale", i quali differiscono dai "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".
Pertanto dal punto di vista fiscale, il reddito (di capitale) in questo caso non può essere denominato capital gain o plusvalenza, ma "provento" che viene determinato come:
• differenza positiva tra il corrispettivo percepito a seguito di riscatto/liquidazione e il costo di sottoscrizione/acquisto.
• intera cedola o dividendo distribuito.

Al contrario, la perdita derivante da fondi aperti, chiusi, Sicav, Etf, ecc, viene sempre definita "minusvalenza", appartenente quindi alla diversa categoria reddituale dei "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".
L’anomalia è proprio qui. La normativa dispone la compensabilità delle minusvalenze dei fondi solo con plusvalenze generate da cessioni o rimborsi di titoli, contratti derivati, ma non da operazioni in fondi.

Sui proventi corrisposti però, viene applicata dal sostituto di imposta una ritenuta del 26%, con un particolare conteggio che tiene conto della minore tassazione sui titoli "agevolati"; inoltre, ai fini successori, si può chiedere la certificazione di questi ultimi per escluderli dalla tassazione prevista.

Articolo del:


di Daniele Varriale

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse