OICR: l'anomala compensazione
La compensazione delle minusvalenze e delle plusvalenze non è consentita negli OICR

Premetto che la normativa fiscale definisce il guadagno derivante dall’investimento negli oicr da parte dei privati "reddito di capitale", i quali differiscono dai "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".
Pertanto dal punto di vista fiscale, il reddito (di capitale) in questo caso non può essere denominato capital gain o plusvalenza, ma "provento" che viene determinato come:
• differenza positiva tra il corrispettivo percepito a seguito di riscatto/liquidazione e il costo di sottoscrizione/acquisto.
• intera cedola o dividendo distribuito.
Al contrario, la perdita derivante da fondi aperti, chiusi, Sicav, Etf, ecc, viene sempre definita "minusvalenza", appartenente quindi alla diversa categoria reddituale dei "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".
L’anomalia è proprio qui. La normativa dispone la compensabilità delle minusvalenze dei fondi solo con plusvalenze generate da cessioni o rimborsi di titoli, contratti derivati, ma non da operazioni in fondi.
Sui proventi corrisposti però, viene applicata dal sostituto di imposta una ritenuta del 26%, con un particolare conteggio che tiene conto della minore tassazione sui titoli "agevolati"; inoltre, ai fini successori, si può chiedere la certificazione di questi ultimi per escluderli dalla tassazione prevista.
Pertanto dal punto di vista fiscale, il reddito (di capitale) in questo caso non può essere denominato capital gain o plusvalenza, ma "provento" che viene determinato come:
• differenza positiva tra il corrispettivo percepito a seguito di riscatto/liquidazione e il costo di sottoscrizione/acquisto.
• intera cedola o dividendo distribuito.
Al contrario, la perdita derivante da fondi aperti, chiusi, Sicav, Etf, ecc, viene sempre definita "minusvalenza", appartenente quindi alla diversa categoria reddituale dei "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".
L’anomalia è proprio qui. La normativa dispone la compensabilità delle minusvalenze dei fondi solo con plusvalenze generate da cessioni o rimborsi di titoli, contratti derivati, ma non da operazioni in fondi.
Sui proventi corrisposti però, viene applicata dal sostituto di imposta una ritenuta del 26%, con un particolare conteggio che tiene conto della minore tassazione sui titoli "agevolati"; inoltre, ai fini successori, si può chiedere la certificazione di questi ultimi per escluderli dalla tassazione prevista.
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