Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento


Cosa prevede il “Codice Rosso” in tema di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento

L'art. 4, comma 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69, meglio nota come “Codice Rosso” (entrata in vigore il mese successivo) ha introdotto l’art. 387 bis nel codice penale che disciplina uno dei quattro nuovi reati introdotti, appunto, con il Codice Rosso.

La nuova norma disciplina la “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” e recita:

“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Gli articoli 282 bis c.p. e 282 ter del codice di procedura penale si occupano rispettivamente dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima.

Ma, a differenza delle violazioni che comportano un aggravamento della pena, il Codice rosso ha previsto che tali violazioni siano considerate come reati autonomi puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento sono a tutti gli effetti misure cautelari che, come tutte le altre, sono personali e coercitive della libertà dell’’individuo.

Possono essere disposte a patto che:
•    a carico dell’imputato/indagato vi siano gravi e univoci indizi di colpevolezza;
•    il reato contestato all’imputato/indagato sia punito con una pena detentiva significativa e comunque non inferiore a tre anni di reclusione;
•    ci siano almeno una delle seguenti tre esigenze cautelari:
1.    pericolo di fuga;
2.    pericolo di inquinamento delle prove;
3.    pericolo di reiterazione del reato.

L’allontanamento dalla casa familiare è stato introdotto dalla legge n. 154 del 4 aprile 2001 che ha introdotto l’articolo 282 bis nel codice di procedura penale. La ragione di tale misura cautelare è evitare il pericolo di ripetizione del reato.

In base alla normativa, il giudice (spesso il gip), su richiesta del Pm, ordina all’indagato di non rientrare nella propria casa se non previa autorizzazione rilasciata dal giudice stesso. Se, inoltre, vi siano ragioni fondate ed esigenze di tutela dell’incolumità della vittima o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può anche ordinare l’allontanamento da altri luoghi che possano essere frequentati dalla persona offesa o dai suoi congiunti (ad esempio il luogo di lavoro della vittima).

In caso di urgenza, anche la polizia giudiziaria può disporre allontanamento da casa familiare al posto del giudice, ma solo per reali motivi gravi, come lesioni e maltrattamenti gravi.

Oltre all’allontanamento dalla casa familiare, il legislatore ha previsto anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Con l'art. 9 del D.L. 23.02.2009, n. 11 è stato introdotto l’art. 282 ter del codice di procedura penale che, al primo comma, prevede che “(…) il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (…)”.

L’allontanamento è previsto non genericamente a qualunque luogo, ma a quelli specifici frequentati dalla vittima, come la sede di lavoro, la scuola, la palestra, ecc…

Inoltre, la tutela può essere estesa anche ai familiari e ai congiunti della persona offesa. Infatti, il secondo comma dell’articolo citato recita: “Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”.

Ugualmente, il giudice può “vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persona offesa”. Con “qualsiasi mezzo” si intende sia quello scritto od orale, sia cartaceo che quello tecnologico. Dunque, l’imputato non potrà comunicare attraverso l’uso del cellulare, sms, email, ecc…

Ma cosa accade se la persona offesa e l’imputato hanno l’affidamento congiunto dei figli? La misura cautelare dell’allontanamento dei luoghi frequentati dalla vittima renderebbe impossibile poter gestire le visite del minore…

Sul punto, il Codice Rosso ha previsto una norma di raccordo con i procedimenti civili, ovvero quando è in corso un procedimento civile di separazione, di divorzio o di affidamento del minore, il giudice civile deve essere informato da parte del Pm o dal giudice penale in merito all’esistenza di misure cautelari ordinate all’imputato. In tal modo, il giudice civile potrà stabilire le condizioni dell’affido e delle visite del genitore non affidatario.

Tra l’altro lo stesso quarto comma dell’art. 22 ter c.p.p. prescrive che “Quando la frequentazione dei luoghi (…) sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni”.

 

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