Codice Rosso, primo arresto in Italia per induzione al matrimonio


Il neo “Codice Rosso” inasprisce le pene per le violenze in famiglia e di genere e introduce nuovi reati
Codice Rosso, primo arresto in Italia per induzione al matrimonio

E’ recente la notizia dell’arresto di un bosniaco di etnia rom accusato di aver picchiato e segregato le sue due figlie che si opponevano al matrimonio con due loro cugini (che vivono nel loro stesso campo rom) su obbligo del padre.

Quest’ultimo, infatti, aveva barattato il matrimonio delle figlie dietro il corrispettivo di una somma di denaro, ma le due ragazze, che frequentavano due giovani differenti, si opponevano alle unioni. Il padre, per costringerle a sposarsi con i loro cugini, le aveva segregate dentro la roulotte cibandole, in diverse occasioni, esclusivamente con pane e acqua, tagliato loro i capelli corti, oltre ad averle picchiate e maltrattate.

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, il bosniaco è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, maltrattamenti e induzione al matrimonio.

Il suo arresto è emblematico poiché è stato il primo ad essere effettuato anche per il neo reato di induzione al matrimonio introdotto con il recente “Codice Rosso”.

 

 

 

Cos’è il “Codice Rosso”

Il “Codice Rosso” è una disciplina che è stata introdotta poco più di un mese fa con lo scopo di inasprire le pene già esistenti e relative alla violenza domestica e di genere e per introdurre nuove fattispecie di reato, tra cui appunto quella di induzione al matrimonio che ha portato all’arresto dell’uomo bosniaco.

Ma uno degli scopi principali è quello di ridurre i tempi tra la denuncia della violenza da parte della vittima e la punizione all’aggressore. In sostanza, la normativa mira a dare una precedenza nelle procedure della macchina della giustizia ai reati di maltrattamenti e violenza.

Rubricata come “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, ma nota con il nome “Codice Rosso”, la Legge 19 luglio 2019, n. 69, composta da 21 articoli in tutto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto scorso.

Come accennato, la nuova legge impone nuove procedure giudiziarie, introduce nuovi reati e inasprisce le pene per quelli già introdotti nel nostro codice penale.

 

 

Le nuove procedure giudiziarie del “Codice Rosso”

Tra le novità introdotte dal “Codice Rosso”, oltre ad esserne uno degli scopi cardine della Legge, c’è l’accelerazione dell’iter giudiziario per favorire la tempestività delle autorità. Tale accelerazione avviene su tre diversi fronti per alcune tipologie di reato che riguardano la violenza domestica e di genere:

1.    Obbligo di riferire la notizia del reato: nell’art. 1 del “Codice Rosso” si prescrive che la polizia giudiziaria, quando acquisisce una notizia di reato, deve riferirla immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;

2.    Assunzione di informazioni: nell’art. 2 del “Codice Rosso” si prescrive che <<il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa>>;

3.    Atti diretti e atti delegati: nell’art. 3 del “Codice Rosso” si prescrive che <<la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero>> e che <<la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività (…)>>.

Inoltre, allo scopo di dare maggior tutela alla vittima, la nuova normativa allunga i termini entro i quali una persona potrà denunciare un atto di violenza passando dai 6 mesi ai 12 mesi di tempo.

 

 

I nuovi reati introdotti con il “Codice Rosso”

La Legge 19 luglio 2019, n. 69 introduce quattro nuovi reati per dare maggiori tutele alle vittime di violenza domestica e di genere. Eccoli descritti brevemente con la relativa pena.

1.  Con l’art. 4 del “Codice Rosso” viene introdotto il nuovo articolo 387-bis codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Adesso, chiunque non rispetti gli obblighi di allontanamento dalla casa familiare o di non avvicinamento alla vittima è punito con il carcere dai sei mesi a tre anni.

2. Con l’art. 7 del “Codice Rosso” viene introdotto il nuovo articolo 558-bis codice penale che prevede il nuovo reato di costrizione o induzione al matrimonio. La norma prescrive che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a "chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”.

Sono previste anche delle aggravanti e nello specifico:
- la pena è aumentata se la vittima è un minore tra i 14 e i 18 anni

- la pena è da da due a sette anni di carcere se la vittima ha meno di 14 anni.

3. Con l’art. 10 del “Codice Rosso” viene introdotto il nuovo articolo 612-ter codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di una persona senza il suo consenso. E’ il cosiddetto “revenge porn” che prevede da uno a sei anni di carcere e una multa dai 5 mila a 15 mila euro per chi “invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. Viene ugualmente punito colui che, ricevute le immagini o i video, li ceda o li diffonda senza il consenso delle persone impresse nelle immagini o video.

Anche per questo nuovo reato sono previste delle aggravanti, ovvero quando:

- il reato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che ha o ha avuto una relazione sentimentale con la vittima

- se il reato è commesso ai danni di una persona sono in condizione di inferiorità fisica o psichica o ai danni di una donna in stato di gravidanza (in questo caso la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. Con l’art. 12 del “Codice Rosso” viene il nuovo reato in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (come nei casi di aggressioni con l’acido). Con il nuovo articolo 583-quater del codice penale è previsto che “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

 


L’inasprimento delle sanzioni nel “Codice Rosso”

Altra novità della Legge 19 luglio 2019, n. 69 è l’inasprimento delle pene per alcune tipologie di reato in materia di violenza domestica e di genere.

Nello specifico, il “Codice Rosso” ha inasprito le pene per i seguenti reati:

1.    Maltrattamenti contro familiari e conviventi: le pene passano da un minimo di due e un massimo di sei anni di carcere a un minimo di tre e un massimo di sette anni. E’ previsto un aggravante nel caso in cui la violenza avvenga in presenza o a danno di un minorenne, di una donna in stato di gravidanza, di una persona con disabilità o se il fatto è commesso con le armi. In questo casi la pena aumenta della metà

2.    Stalking: le pene passano da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni di carcere a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e mezzo

3.    Violenza sessuale: le pene passano da un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni di carcere a un minimo di sei anni e un massimo di dodici anni; se la violenza è di gruppo le pene passano da un minimo di sei anni e un massimo di dodici anni di carcere a un minimo di otto anni e un massimo di quattordici anni. Si introduce un nuovo presupposto: il minore di 18 anni è sempre considerato vittima, sia che la subisca e sia se assista alla stessa.

 

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