Codice Rosso, nessun arresto in flagranza se si viola il divieto di avvicinamento


L’introduzione del nuovo reato di violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima non fa scattare l’arresto in flagranza
Codice Rosso, nessun arresto in flagranza se si viola il divieto di avvicinamento

I dati diffusi dall’ISTAT sulla violenza sulle donne sono impressionanti: il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita (in valori assoluti sono 6 milioni 788 mila donne). Il 20,2% di loro (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica (maltrattamenti, calci, pugni, ecc…), il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, e il 5,4% (1 milione 157 mila) è stata vittima delle forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Gli stupri e i tentati stupri, inoltre, sono perpetrati soprattutto dai partner (nel 62,7% dei casi), seguiti dagli amici (9,4%) e dai parenti (3,6%).

C’è poi una percentuale preoccupante di casi di stalking (atti persecutori): ben il 21,5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) è stata vittima di stalking da parte di un ex.

Per contrastare il fenomeno della violenza di genere è stato varato recentemente il cosiddetto “Codice Rosso” (rubricato come “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”). La legge 19 luglio 2019, n. 69 è entrata in vigore lo scorso 9 agosto prevedendo nuove fattispecie di reato e nuove procedure per poter agire più tempestivamente a difesa della vittima di violenza.  

Nonostante ciò, però, la sola introduzione dei nuovi reati potrebbe non bastare a garantire una pronta tutela della persona offesa. E’ il caso del neo-introdotto reato per violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa coniugale o di non avvicinamento alla persona offesa, per il quale non può scattare l’arresto in flagranza.

Dunque, seppur in effetti è stato previsto un nuovo reato punito dalla legge, nella pratica potrebbe essere ancora difficile poter contrastare tempestivamente i comportamenti di stalking.
Vediamo perché.
 


Il reato di mancato allontanamento dalla casa coniugale o dalla vittima

Nel 4° articolo dei 21 totali del “Codice Rosso” è stata prevista l’introduzione del nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il “Codice Rosso”, infatti, ha inserito il nuovo articolo 387-bis codice penale che recita: “Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis (Allontanamento dalla casa familiare, ndr) e 282 ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ndr) del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ndr) del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

L’arresto in flagranza

L’arresto in flagranza di reato è un provvedimento atto a privare temporaneamente la libertà personale di colui che è intento a commettere un reato.

L’arresto in flagranza è effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria senza che vi sia una preventiva richiesta di arresto da parte del Pm, proprio per la necessità di intervenire tempestivamente contrastando un reato consumato o tentato.  D’altra parte, però, l’arresto deve essere comunicato, entro 48 ore dal fermo, al giudice competente, il quale nelle successive 48 ore deve convalidarlo.

Il nostro ordinamento disciplina l’arresto obbligatorio in flagranza nell’art. 380 del codice penale che, al primo comma, recita: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”.

Dunque, affinché la polizia possa fermare il responsabile di un reato, è necessario che la pena minima relativa al fatto illecito commesso sia almeno di cinque anni.

Parimenti, nel nostro ordinamento è disciplinato anche l’arresto facoltativo in flagranza con l’art. 381 c.p. che sancisce: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”.


Nessun arresto in flagranza se si viola il divieto di avvicinamento

Come detto, la pena prevista per il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è compresa tra i 6 mesi e i tre anni di reclusione, dunque, un limite inferiore rispetto ai cinque anni previsti dal primo comma dell’art. 380 c.p. e al limite superiore dei tre anni come da art. 381 c.p.

Il che significa che chi viola il provvedimento del giudice di allontanamento dalla casa famigliare, o dalla vittima, non può essere arrestato in flagranza.

Inoltre, il reato in questione non compare neppure nell’elenco dei reati presenti nel secondo comma dell’art. 381 c.p.

Questa mancanza non consente alla polizia di arrestare chi non rispetta il provvedimento del giudice.

E alla vittima di atti persecutori non resta che rivolgersi nuovamente al giudice per tutelare la propria persona.

 

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