Il reato di revenge porn: come difendersi?


Ecco quali sono le pene, le aggravanti e le azioni di difesa nel reato di revenge porn ex art. 612-ter c.p.
Il reato di revenge porn: come difendersi?

Tra i reati introdotti con la legge del 19 luglio 2019 n. 69 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019), nota come "Codice Rosso", c’è anche il reato di revenge porn che punisce chi diffonde illecitamente immagini o video sessualmente espliciti di persone non consenzienti alla diffusione.

Lo scopo evidente della norma è quello, quindi di punire chi diffonde immagini a sfondo sessuale ai danni di una persona ritratta contro la sua volontà o conoscenza.

Prima che venisse introdotto tale reato specifico, il revenge porn veniva punito riferendosi al reato di pornografica minorile (nel caso in cui la persona ritratta fosse stata di età inferiore ai 18 anni), punito con la reclusione da 1 a 5 anni), oppure al reato di stalking con il riferimento all’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Vediamo allora cos’è il reato di revenge porn, come è punito, quali sono le aggravanti e come difendersi.

 

 

 

Cos’è il reato di revenge porn?

Il reato di revenge porn è stato introdotto nel codice penale nell’art. 612-ter attraverso l'art. 10, comma 1, della L. 19 luglio 2019 n. 69 (meglio nota come “Codice Rosso”).
Nel dispositivo della norma sono previste due condotte delittuose:

1.    Chi diffonde le immagini o i video è anche l’autore degli stessi o li ha sottratti alla persona ritratta (ipotesi più grave);

2.    Chi diffonde le immagini o i video non li ha prodotti, ma li ha ricevuti o acquisiti.

Il dispositivo della norma citata, infatti, al primo comma, recita:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.

E’ il caso di colui che crea materialmente le immagini oppure li sottrae alla vittima di revenge porn e poi le diffonde senza il consenso della persona ritratta.

Le pene previste in questo caso sono:

•    Reclusione da 1 a 6 anni;

•    Multa da 5 mila a 15 mila euro.

Le stesse pene sono, inoltre, previste, anche per la seconda ipotesi, ovvero quella in cui chi diffonde non sia l’autore materiale delle immagini, ma sia colui che le diffonde dopo averle ricevute o acquisite.

Infatti, in secondo comma dell’art. 612-ter del c.p. recita:
“La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

Come detto in precedenza, il reato di revenge porn viene punito in maniera specifica grazie all’introduzione di un reato ad hoc, mentre prima della legge “Codice Rosso” le condotte illecite venivano ricondotte nell’alveo di norme già esistenti. Adesso, invece, assume rilievo non solo la condotta dell’autore, ma anche la rilevanza psicologica indotta nella vittima.

Infatti, la diffusione delle immagini o video deve avvenire senza il consenso della persona offesa, quindi, all’insaputa e contro volontà di quest’ultima.

Infine, occorre sottolineare che nella seconda ipotesi di condotta illecita, ovvero quella di diffusione di immagini ricevute o acquisite a pagamento o in maniera gratuita, è necessario provare il dolo specifico e non quello generico. Occorre dimostrare, cioè che l’autore della diffusione ha agito per provocare nocumento alla vittima, cioè con la volontà di nuocere.

 

 

Reato di revenge porn: pene e aggravanti

Come detto, il reato di revenge porn è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5 mila a 15 mila euro. Ma nel terzo e quarto comma del dispositivo sono previste delle aggravanti.

Il terzo comma prevede una maggiorazione di pena “se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”.

Sul punto, vale la pena di sottolineare il fatto che l’aggravante è riconosciuta solo se esiste o è esistito tra vittima e autore delle condotte una relazione stabile con un progetto comune di vita (anche se non conviventi), mentre non si configura se il rapporto è futile e superficiale (ad esempio un flirt fortuito).

Il quarto comma, infine, prevede un aumento di pena da un terzo alla metà “se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.

Elemento da notare, è che non è prevista una particolare aggravante in caso di minori. Ciò significa che se il reato è compiuto ai danno di un soggetto di età inferiore ai 18 anni, si applica la stessa disciplina e pene previste per gli adulti.

 

 

Reato di revenge porn: come difendersi?

Come prescritto dal quinto e ultimo comma dell’art. 613-ter c.p., il delitto è punito a querela della persona offesa (o denuncia da parte di terzi interessati) che deve essere presentata entro 6 mesi che decorrono (aspetto rilevante!) da quando la persona offesa ha visto le immagini diffuse e non dal momento in cui sono state prodotte materialmente.

Come nel caso di stalking, la querela può essere ritirata, ma la remissione può essere solo processuale, ovvero deve essere effettuata dinanzi al giudice che deve valutare le ragioni che hanno indotto la vittima a ritirare denuncia per verificare che la scelta del ritiro sia spontanea e non condizionata.

Si procede, però d’ufficio (ovvero senza la necessità della querela/denuncia della vittima di revenge porn) “quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”. Per chiarire, si procede d’ufficio se la persona offesa è fisicamente o psichicamente debole o è in stato di inferiorità rispetto all’autore delle condotte illecite.

Da ultimo, vale la pena di ricordare che nel caso di reato di revenge porn non è possibile invocare la non punibilità del fatto per particolare tenuità, come disciplinato dall’art. 131-bis del codice penale.

 

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