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COVID-19: nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga


Finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati: questi i temi del Decreto n. 9 del 20 giugno 2020
COVID-19: nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 9 del 20 giugno 2020 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati.

In particolare, il decreto:

  • articolo 1, provvede, all’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove;
  • articolo 2, stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un’anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
  • articolo 3, prevede le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.

 

Termini di presentazione delle domande

Con riferimento alla Cassa integrazione in deroga per i periodi intercorrenti tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, i datori di lavoro possono presentare istanza:

- alla Regione, fino al completamento delle 9 settimane di spettanza, qualora abbiano fatto già richiesta dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia. Nel caso in cui siano aziende plurilocalizzate l’istanza deve essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fino al completamento del medesimo periodo;

- all’INPS, se il primo periodo di 9 settimane è già stato autorizzato, a prescindere dalla effettiva fruizione, fino ad una durata massima di 14 settimane e per le ulteriori 4 settimane da richiedere nei mesi di settembre e ottobre 2020 o in via anticipata in caso di completa fruizione delle prime 14 settimane spettanti.

 

Le domande devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

- entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (3 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020) o riduzione dell’attività o comunque, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione (17 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020);

- entro il 15 luglio 2020, a pena di decadenza, per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione intercorsi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

- entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa in modo errato, se sono stati commessi degli errori riguardo la tipologia di trattamento da richiedere o comunque errori o omissioni che hanno impedito l’accettazione della domanda, a prescindere dal periodo di riferimento della stessa.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane, e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’INPS che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

 

Erogazione del trattamento di CIG in deroga

Per le settimane di CIG in deroga successive alle prime 9, i trattamenti di integrazione salariale saranno autorizzati entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e il decreto di concessione sarà trasmesso all’INPS entro 48 ore dalla sua adozione.

Con riferimento alle domande presentate direttamente all’INPS, è previsto che l’Istituto autorizzi in via anticipata il pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A tal fine il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, o comunque entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (17 luglio in sede di prima applicazione). L’eventuale recupero degli importi indebitamente anticipati viene operato dall’INPS in capo al datore di lavoro.

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