Sospensione contributi INPS: istanza da inviare entro il 30 settembre

L’INPS, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 ha specificato che l’istanza per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.L. n. 104/2020, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.
Gli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/20220, hanno introdotto una proroga dei termini di ripresa della riscossione degli importi sospesi. In pratica, gli artt. 5 del D.L. n. 9/2020 e l’art. 18 del D.L. n. 23/2020, possono essere versati, senza l’aggravio di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre, ovvero in quattro rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).
Successivamente, l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha poi previsto un’ulteriore possibilità di proroga dei versamenti sospesi. In alternativa a quanto appena illustrato, il versamento può essere effettuato, senza applicare sanzioni e interessi, nella seguente modalità:
- per il 50% di quanto sospeso, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari;
- per il restante 50% dell’importo dovuto, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Nel ricordare che la domanda per richiedere la fruizione della sospensione scade il 30 settembre 2020, l’INPS ha rammentato altresì che resta fermo il termine del 16 settembre 2020:
- sia per il versamento in unica soluzione;
- sia per il versamento della prima rata della rateizzazione.
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