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Il diritto all'oblio nella riforma Cartabia, orientamenti CEDU e CGUE


Con la riforma Cartabia regola il diritto all'oblio per assolti e prosciolti nei processi penali - Adeguamento dell'Italia alla CEDU e alla CGUE - Oblio carente
Il diritto all'oblio nella riforma Cartabia, orientamenti CEDU e CGUE

Nei lavori della Commissione Giustizia della Camera la riforma "Cartabia" del codice di procedura penale si è arricchita di un tema, che era stato inizialmente pretermesso: la tutela del diritto all'oblio di chi sia stato definitivamente assolto in un processo penale o anche di chi abbia conseguito una sentenza di non luogo a procedere oppure un decreto di archiviazione, in relazione ai reati a lui attribuiti.

La norma introdotta recita testualmente che occorre prevedere "che la sentenza di assoluzione o proscioglimento costituisca titolo per l'interessato per ottenere dai prestatori di servizi dell'informazione che gestiscano motori di ricerca l'immediata deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale nel quale è intervenuta l'assoluzione o il proscioglimento e prevedere altresì, qualora il prestatore non adempie entro il termine di sette giorni, che costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento di deindicizzazione".

In realtà, essendo tale disposto normativo inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di comunicazioni degli esiti dei giudizi, ogni provvedimento di assoluzione o di proscioglimento deve essere notificato al Garante per la protezione dei dati personali, in modo che sia emesso un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale che contiene i dati personali dei soggetti precedentemente indagati o imputati.

La conseguenza sarà che ogni riferimento alle vicende processuali conclusesi, in un modo o nell'altro, favorevolmente per l'imputato o indagato, non sarà più visibile su internet, quale che sia il motore di ricerca. La formulazione normativa richiamata costituisce un notevole miglioramento delle attuali condizioni, che impongono al soggetto interessato di rivolgersi, per la cancellazione dei dati personali, in primo luogo al soggetto titolare del sito e, in caso di mancato accoglimento della richiesta, di rivolgersi poi al Garante della protezione dei dati personali perché sia ordinata l'agognata cancellazione.

Vi è da osservare, da un lato, che l'ambito della prescrizione introdotta è riferito soltanto ai soggetti che gestiscono motori di ricerca su internet, per cui allo stato restano escluse le testate giornalistiche e le riviste che non diffondano dati su internet ma attraverso la stampa, la radio e la televisione e, d'altra parte, tale rafforzata tutela del diritto all'oblio concerne solo ed esclusivamente i soggetti che, come detto, siano stati assolti o prosciolto nelle vicende processuali penali.

Si consideri, ad esempio, che la sentenza delle Sezioni Unite Civili del 4 giugno 2019/22 luglio 2019 ha annullato una sentenza della Corte di Appello, che aveva negato il diritto all'oblio, in relazione a un istante, condannato per omicidio ventisette anni prima, che aveva interamente scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale.

In tale sentenza il Giudice di legittimità ha osservato che, in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza, di cui è parte integrante il diritto all'oblio, e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende del passato, al Giudice è dato il compito di valutare quale sia l'interesse pubblico concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.

Si è rilevato che "tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito".

Il caso aveva riguardato un articolo pubblicato sulla rubrica settimanale di un quotidiano. La Corte Suprema, nella indicata ordinanza, ha richiamato la propria giurisprudenza, con particolare riferimento alla sentenza n. 6568 del 9 giugno 1998, che aveva riconosciuto il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza, e la sentenza n. 10690 del 24 aprile 2008, che aveva affermato il diritto alla riservatezza quale tutela dell'esigenza della persona a che i fatti della sua vita privata non siano pubblicamente divulgati, osservando però che vi sono fattispecie in cui la divulgazione è essenziale in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto.

Così era stato enunciato già nella sentenza n. 17408 del 12 ottobre 2012. Soffermandosi ad esaminare la sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012, che aveva affermato che può esservi un interesse pubblico alla conoscenza quando vi siano particolari esigenze di carattere storico, didattico e culturale.

Più recentemente, con la sentenza 16111 del 26 giugno 2013, la Corte Suprema, in relazione alla vicenda di un'ex terrorista, che aveva espiato completamente la pena detentiva, con faticoso reinserimento nel contesto sociale, aveva affermato che, anche dinanzi al rilievo storico della vicenda, talvolta l'interesse a conoscerla non è meritevole di condivisione quando gli eventi, di cui discorreva l'articolo, non hanno più alcun oggettivo collegamento con i fatti e con l'epoca in cui erano stati commessi i reati attribuiti alla terrorista.

Viceversa, nel caso della vicenda penale di Vittorio Emanuele di Savoia, benché avvenuta molti anni prima, si è affermato, con la sentenza del 22 giugno 2017 n. 38747, che vi era l'indubbia esistenza di un giustificato pubblico interesse a conoscere le vicende di un soggetto "figlio dell'ultimo re d'Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d'Italia".

Vi è anche da segnalare che la sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016 della Prima Sezione Civile della Corte Suprema aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Chieti sia nei confronti del direttore responsabile del giornale online che dell'editore, in ragione della conservazione dell'articolo sulla pagina web accessibile a tutti gli utenti, nonostante l'invito alla cancellazione da parte dei ricorrenti. Nel caso di specie la Corte aveva osservato che ben avrebbe potuto anche ricordarsi la vicenda, ricostruendo il caso senza l'indicazione delle generalità dell'autore del reato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della CEDU. A tal proposito, in ambito UE, vale la pena di ricordare le linee guida 5/19 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca ai sensi del RGPD (Regolamento sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea), adottate il 7 luglio 2020.

Il detto regolamento, richiamando la direttiva 95/46 del 24 ottobre 1995 relativa al diritto di richiedere la deindicizzazione e la sentenza Costeja della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale ogni interessato è legittimato a richiedere al fornitore di un motore di ricerca online di cancellare uno o più links verso pagine web che lo riguardino, ha catalogato la casistica delle ipotesi in cui si è facultati a richiedere la deindicizzazione dei dati.

In tale contesto, richiamando la causa C-131/12 Google Spain SL e Google I.N.C. contro Agencia Espanola de Proteccion de Datos e Mario Costeja Gonzales, si è affermato che il diritto alla deindicizzazione sussiste nel caso in cui l'interessato non è una figura pubblica; le informazioni non sono attinenti alla vita professionale ma alla vita privata; le informazioni costituiscono incitamento all'odio, calunnia, diffamazione o analoghi reati di cui l'interessato sia risultato vittima in una decisione giudiziaria; i dati riferiti sono di fatto inesatti; le informazioni si riferiscono a reati di gravità minore commessi molto tempo prima e arrecano pregiudizio all'interessato.

Si è però affermato anche che può esservi eccezione, alla necessaria tutela dei dati, quando vi sia un interesse pubblico evidente, in relazione al ruolo che il soggetto riveste nella vita pubblica. Altra eccezione può intravedersi nella necessità di tutelare le finalità di ricerca scientifica, storica e statistica.

La Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza del 9.3.17, C. 398/15, Manni, ha deliberato, con riferimento alla cancellazione di dati personali nel registro delle imprese della Camera di Commercio, che comporta agli Stati membri valutare se, decorso il tempo, dopo lo scioglimento di una società commerciale, debba limitarsi l'accesso ai dati personali.

Sul tema il Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 18761/17) ha ritenuto giustificata la conservazione di tali dati, come di ogni altro dato necessario alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine, alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La CEDU, con la sentenza del 18.10.17, Fuchsmann c. Germania, ha ritenuto, poi, infondato il ricorso, per la mancata cancellazione di dati del web, relativi a rapporti di un noto imprenditore con la criminalità russa, per la rilevanza pubblica della materia e la notorietà dell'istante, affermando al contempo la necessità e del massimo rigore nella scelta delle fonti, da essere “affidabili e verosimili”, e sottolineando che vi era stata un'informazione preventiva all'interessato dell'imminente pubblicazione perché potesse esercitarsi il diritto di replica.

La Corte Suprema, in Italia, (cfr. ord. 27.4.2020 n. 7558, Pres. dott.ssa Giancola, Rel. dott. Campese), ha sottolineato che occorre sempre bilanciare il diritto all'oblio, estrinsecazione del diritto alla riservatezza, con il diritto alla rievocazione storica, a distinguersi dal diritto di cronaca, richiamando l'arresto a Sezioni Unite n. 19681 del 22 luglio 2019. Si era affermato che dovesse permanere l'interesse pubblico per la conservazione dei dati ma, in tal caso, dovendosi esigere che l'interessato possa richiedere il diritto all'integrazione o all'aggiornamento del dato, a tutela della “proiezione sociale dell'identità personale”.

Nella sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016, la I Sezione Civile ha ravvisato l'illecito non nella iniziale pubblicazione né nella conservazione ed archiviazione informatica del dato ma, piuttosto, nel mantenimento sul web, quantomeno dalla ricezione della diffida per la sua rimozione.

In sostanza la giurisdizione italiana trova, in ordine al tema enunciato, ormai il suo punto di riferimento nella mentovata sentenza del 22 luglio 2019 delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema, che ha tratto spunto dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberà fondamentali, che tutela il diritto al rispetto per la vita privata e familiare, dall’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, modellato sul precedente testo ma esteso anche alla tutela della persona nelle comunicazioni, nonché dall’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’UE che prescrive la protezione dei dati di carattere personale, richiamando pertanto il Regolamento UE 2016/679 e la precedente Direttiva CEE 95/46.

Ben inquadrando la tematica del diritto all’oblio come essenzialmente differente dalla tutela del diritto alla riservatezza, per cui la comunicazione di fatti contemporanei di rilevante interesse è certamente da distinguersi dalla loro rievocazione a distanza di tempo, si è specificato entro quali limiti la libertà di stampa possa prevalere sulla tutela della riservatezza, quando la comunicazione sia cioè essenziale, in relazione, come detto, alla notorietà del soggetto e alla particolare rilevanza della vicenda, così che possa derogarsi in tali fattispecie al diritto all’oblio, in ragione di un superiore interesse pubblico oppure quando sussistano particolari esigenze di carattere storico, didattico o culturale.

Ciò che è rilevante, in un tempo prossimo all’evento, può divenire del tutto irrilevante nel tempo successivo, salvo che non ricorrano particolari esigenze, che però non possono certamente individuarsi in un mero interesse commerciale oppure in una inappagante curiosità, sino al punto da affermare che è felice espressione “il diritto al segreto del disonore”, quando non vi siano giustificate ragioni per la ricostruzione storica delle vicende disonorevoli.

In questo ambito appare pienamente condivisibile l’intervento parlamentare per una integrazione della riforma Cartabia, in modo che non siano più accessibili agli utenti della rete i dati relativi a vicende nelle quali, per i soggetti coinvolti, siano intervenute sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere o decreti di archiviazione: se, infatti, lo stesso Giudice di legittimità ritiene che anche i dati relativi alla consumazione di gravi vicende delittuose, a distanza di molto tempo dai fatti, non debbano più essere divulgati in assenza di specifiche ragioni giustificative, non si comprende perché debba potersi conservare l’accesso a dati relativi a vicende giudiziarie che non si siano concluse con la condanna dei soggetti ad esse sottoposte. Anche se, per proscioglimenti dovuti a prescrizioni, in caso di soggetti che abbiano una pubblica rilevanza istituzionale, la tematica è suscettibile di riflessione.

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