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"Minimo costituzionale" nelle sentenze sull'assegno divorzile


La Corte Suprema, enunciando il "minimo costituzionale" per la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ha bacchettato diverse sentenze delle Corti territoriali
"Minimo costituzionale" nelle sentenze sull'assegno divorzile

Non deve mai dimenticarsi che, a norma della Costituzione, le sentenze devono essere adeguatamente motivate, così come prescrive l’art. 111, comma 6, “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La Corte Suprema, nell’esame dei casi affidati al suo vaglio di Giudice di legittimità, ha elaborato la nozione di “minimo costituzionale”, riferita alla necessità di una idonea motivazione delle pronunce giurisdizionali dei giudici di merito, a pena di nullità delle sentenze per vizio motivazionale. In tale ambito deve segnalarsi che, di recente, la Corte Suprema è intervenuta per “bacchettare” alcune Corti di Appello territoriali, che, in tema di modifica dell’assegno divorzile, si sono pronunciate inadeguatamente e frettolosamente, senza considerare in modo adeguato le allegazioni delle parti processuali e il compendio probatorio che avevano fornito alle proprie tesi esposte in giudizio. In particolare, sono incorsi nell’annullamento due decreti di Corti di Appello territoriali, il primo della Corte d’Appello di Napoli e il secondo della Corte d’Appello di Salerno. Infatti, la VI Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione (Presidente dott. Antonio Valitutti, Relatore dott.ssa Clotilde Parise) ha annullato con sentenza depositata in data 24/01/2022, nel ricorso n. 652/2020, il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 12/06/2019 n. 2238/2019, che aveva ridotto l’assegno divorzile da € 428 mensili ad € 200 mensili. Il Giudice di legittimità ha osservato in primo luogo che erroneamente la Corte d’Appello di Salerno aveva fatto riferimento ai criteri di cui all’art. 5, co. 6, della l. 898/1970, che riguardano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, mentre il giudizio in oggetto era piuttosto concernente la revisione dell’assegno divorzile disciplinata dall’art. 9 della l. 898/1970, donde il giudice a quo non avrebbe potuto procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma avrebbe dovuto limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute avessero alterato il preesistente equilibrio, di conseguenza pronunciandosi in ordine all’obbligo della contribuzione. Inoltre, la Corte Suprema ha rilevato il vizio motivazionale in quanto la motivazione è apparsa affetta dalla violazione del “minimo costituzionale” sia per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che per obiettiva incomprensibilità della motivazione, richiamando, fra le altre, le sentenze a Sezioni Unite n. 8053/2014 e 17619/2017. Nella sentenza del 07.04.2014 n. 8053 (dr. Luigi Antonio Rovelli, Primo Presidente) si era affermato che la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c, come indicato durante i lavori parlamentari, aveva espresso la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris. In quest’ambito il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità veniva pertanto ridotto al minimo costituzionale, convertendosi in violazione di legge nei soli casi di omessa motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile. La Corte Suprema, richiamandosi all’orientamento già espresso nella sentenza n. 5888 del 1992, sottolineava che la garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di Cassazione, per assicurare l’uniformità dell’interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini, quindi prescindendo dal confronto con le risultanze processuali perché il vaglio fosse incentrato sulle patologie sopra richiamate. Concludeva la Suprema Corte evidenziando che “il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto da renderne apparente il supporto argomentativo devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa e devono comunque essere attinenti ad una “quaestio facti” (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione).”

Nello svolgimento dell’impianto motivazionale la Corte Suprema ha rilevato che la Corte territoriale aveva “omesso di indicare il benchè minimo riscontroall’affermazione di aver ritenuto inverosimile che l’obbligato svolgesse attività lavorativa e di amministrazione di società senza percepire compenso, sebbene - tale dato è apparso in inconciliabile contraddizione con la supposizione precedente - l’obbligato avesse visto l’aggravarsi molto serio delle sue condizioni di salute, tanto che gli era stata riconosciuta l’invalidità dell’80% dall’INPS. Inoltre la Corte di legittimità ha rilevato come fosse stata illogicamente motivata la sentenza della Corte territoriale, quando aveva osservato quest’ultima, che la dismissione di tutti i suoi beni donati ai figli non avrebbe avuto alcuna rilevanza nella valutazione della sua diminuita capacità lavorativa, osservando peraltro che ai fini del decidere sarebbe stato, invece, rilevante il depauperamento del patrimonio dell’obbligato. Di conseguenza la sentenza di merito è parsa carente di logicità del ragionamento decisorio, non consentendo inoltre un idoneo controllo sull’esattezza del percorso cognitivo e valutativo. Infine la Corte Suprema ha rilevato che il giudice “in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione normativa” aveva posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutogli.

Così è stata affermata la necessità della cassazione della sentenza per violazione del “minimo costituzionale” imposto nella motivazione nei provvedimenti giudiziari.

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Un'altra sentenza della Suprema Corte, pronunciata dalla I sezione civile nel ricorso n. 12996/2017, definito con sentenza depositata il 25.1.2022 (Pres. dr.sa Magda Cristiano, Consigliere relatore Dr. Marco Marulli), ha cassato una sentenza della Corte D’Appello di Napoli del 16.3.2017. Nella indicata sentenza di merito era stato revocato l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile in presenza - così aveva affermato la Corte territoriale - della prova che l’ex coniuge aveva instaurato un rapporto di convivenza con un terzo, provvisto di quei caratteri di stabilità e di reciprocità tali da rendere riconoscibile una famiglia di fatto anche secondo i dettami della legge 20.5.2016 n.76. Il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dei contraddittori esiti registrati nell’istruttoria testimoniale, accordando preferenza alle dichiarazioni di un teste rispetto ad un altro, senza tuttavia spiegare le ragioni di questa preferenza. Inoltre, ha posto in evidenza che la Corte territoriale non aveva chiarito in alcun modo perché dalle circostanze del teste ritenuto maggiormente attendibile, che aveva riferito dell’ospitalità data al compagno per un periodo di circa 10 mesi, in attesa che si rendesse abitabile l’appartamento dello stesso, si potesse dedurre la prova di un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, fra la ricorrente ed il compagno, tale da fornire prova della costituzione di una cd. famiglia di fatto. In definitiva si è evidenziata una violazione dell’obbligo motivazionale, con riferimento al minimo costituzionale”, in quanto il giudice del merito non aveva fornito adeguate motivazioni del proprio convincimento.

Appare significativo che la Corte Suprema, anche in tema di diritto di famiglia, affermi la necessità del minimo costituzionale”, inteso come obbligo di compiuta spiegazione del proprio convincimento e di logica valutazione del materiale probatorio acquisito e delle correlate tesi delle parti processuali. Una giusta giustizia non può che reggersi su giusti percorsi motivazionali.

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