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Successione legittima, quali sono le quote ereditarie?


Ecco secondo quale modalità l’intero asse ereditario dovrà essere distribuito tra gli eredi nella successione legittima
Successione legittima, quali sono le quote ereditarie?

Nel caso in cui un soggetto muoia senza aver lasciato testamento, è importante per i superstiti comprendere in che misura e secondo quale modalità l’intero asse ereditario dovrà essere distribuito tra gli eredi.

Nella successione legittima, la divisione dei cespiti avverrà secondo criteri e regole stabilite dalla legge, nel rispetto di un preciso ordine predeterminato, che privilegia il grado di parentela più o meno stretto che lega il defunto al chiamato all’eredità.

Orbene, al fine di comprendere e determinare le singole quote di legittima spettanti ad ogni rispettivo coerede, è necessario in prima battuta conoscere il numero effettivo degli eredi, nonché il grado di parentela che lega i medesimi al de cuius, facendo specifico riferimento al caso concreto, proprio perché ogni variabile potrebbe mutare il quantitativo di patrimonio da destinarsi ad ogni singolo soggetto.

E’ importante, quindi, esaminare tutte le varie ipotesi che in concreto si potrebbero determinare, partendo innanzitutto dall’analisi dell’art. 565 c.c., ove vengono identificati nel dettaglio i soggetti a cui verrà devoluta l’eredità, in primis al coniuge superstite ed ai figli, sia essi naturali che legittimi, e successivamente, con ordine progressivo, a tutti gli altri ascendenti e collaterali, fino al VI grado di parentela.

Nell’ipotesi quindi, in cui sopravviva al de cuius solo il coniuge superstite, a quest’ultimo va devoluta l’intera eredità, mentre nel caso in cui sia riscontrata anche la presenza di figli, se solo uno, l’eredità va divisa a metà tra il coniuge e l’unico figlio, se invece vi siano più figli, 1/3 spetterà al coniuge ed i restanti 2/3 alla prole, che verranno suddivisi in parti uguali rispetto al numero complessivo degli stessi.

Nell’eventualità invece che sopravvivano al de cuius solo i figli e non il coniuge, ai discendenti andrà devoluta l’intera eredità, che sarà equamente suddivida, in parti uguali, rispetto al numero totale dei medesimi.

Considerando poi la circostanza in cui non venga riscontrata la presenza di figli, ma solo del coniuge e di eventuali fratelli, in tal caso al primo soggetto spetterebbero i 2/3 dell’asse ereditario, mentre agli altri il rimanente 1/3, da suddividere logicamente in parti uguali.

Stesso dicasi nel caso in cui, alla morte del de cuius, venga riscontrata la presenza di soli ascendenti e collaterali; anche in questa occasione l’asse ereditario dovrà essere suddiviso in parti uguali tra tutti i coeredi.

In assenza poi della presenza di tutte le riferite figure parentali, potranno essere chiamati a succedere tutti coloro che risultano essere parenti del de cuius fino al sesto grado, in ossequio alla principio secondo cui i parenti più prossimi escludono quelli di grado più lontano.

A completamento di quanto già esaminato, occorre precisare, infine, che la categoria dei cd “affini” non potrà concorrere alla divisione dell’asse ereditario, in quanto non inserita nell’elenco dei soggetti chiamati all’eredità.

Per quanto riguarda, invece, la posizione del coniuge separato, il medesimo potrà mantenere gli stessi diritti successori di quello non separato, sempre che non ci sia stato l’addebito della separazione in parola, mentre invece con il divorzio, venendo meno lo status di coniuge, cessano di conseguenza tutti i diritti che la legge connette a tale figura, tra cui anche la perdita di ogni diritto successorio.

Ciò detto, a conclusione della corrente disamina, è importante ricordare che, nel caso in cui non venga riscontrata la presenza di nessuno dei soggetti innanzi precisati, l’eredità verrà devoluta interamente e di diritto direttamente allo Stato, il quale garantirà la prosecuzione dei rapporti attivi o passivi intestati al de cuius, che altrimenti, di converso, non avrebbero più alcun titolare responsabile della loro inevitabile continuazione.

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