Successione: l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
Alla morte di un soggetto, una volta aperta la successione, i soggetti chiamati all’eredità possono decidere liberamente se accettare o meno il lascito a loro attribuito, secondo le modalità specificatamente indicate dal legislatore, ed entro il rateo temporale di dieci anni dall’apertura della successione.
Nel caso di un’eventuale accettazione, il nostro ordinamento prevede che l’acquisto dell’eredità, possa avvenire secondo due specifiche modalità, ovverosia secondo uno schema puro e semplice, oppure a mezzo del beneficio d’inventario.
Nel primo caso, se l’erede accetta semplicemente, senza null’altro specificare, si viene a determinare una confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto, e si costituisce, quindi, un unico e solo patrimonio, con la conseguenza che il soggetto che ha accettato l’eredità sarà tenuto a rispondere per tutti i debiti contratti dal de cuius, anche nel caso in cui gli stessi dovessero superare la quota di parte attiva dell’effettivo lascito.
Tali circostanze, potrebbero, quindi, generare una situazione per l’erede a volte per nulla conveniente, quest’ultimo infatti potrebbe trovarsi nella condizione di riscontrare più perdite, che effettivo guadagno, dalla riferita accettazione dell’eredità.
Nel caso, invece, di accettazione con beneficio d’inventario, tale eventuale problematica viene del tutto scongiurata, in quanto di fatto viene impedita la confusione tra i due patrimoni, per cui all’erede viene data possibilità di rispondere dei debiti del de cuius solo nei limiti del lascito ereditario, garantendo quindi l’integrità del proprio patrimonio personale, che rimane in concreto del tutto separato rispetto all’apporto ricevuto a titolo di successione.
La facoltà di scelta di un’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, lascia il giusto spazio a quei casi in cui tale procedura è prevista a titolo obbligatorio, come nei casi di tutela dei soggetti più deboli, ad esempio minori, interdetti, inabilitati, etc…, mentre in tutte le altre ipotesi l’accettazione nella riferita modalità è da considerarsi una mera facoltà per il soggetto, da specificare nelle modalità formali previste dalla legge.
Ciò detto, l’opportunità di accettare l’eredità con beneficio di inventario offre il vantaggio, al soggetto interessato, di evitare di ricevere un’eredità non proficua, ed a volte addirittura dannosa, consentendo al medesimo di non compromettere il proprio patrimonio a causa dei debiti ereditari, per cui quest’ultimo, a mezzo di siffatta accettazione beneficiata, sarà tenuto quindi ad onorare solo i debiti contratti dal de cuius che rientrano nel limite della quota ricevuta di patrimonio ereditario.
La suddetta accettazione, per essere valida, dovrà però aderire a determinati requisiti fondamentali, imposti dalla legge, nonché al rispetto di una specifica procedura, meglio descritta e disciplinata all’art. 490 c.c.
E’ importante a tal proposito precisare che, al fine di conoscere nel dettaglio tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, è posto l’obbligo di redigere e compilare uno specifico inventario di tutti i beni che andranno poi a costituire il patrimonio ereditario.
Una volta, quindi, determinato l’intero asse da suddividere, si dovrà successivamente procedere al pagamento di tutti i debiti ereditari, nonché all’eventuale elargizione di possibili legati, e solo allora, in conclusione, l’erede potrà godere della parte residua di patrimonio ricevuta, in piena ed assoluta libertà.
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