Sequestro conservativo: cos'è e come funziona
È una misura cautelare che viene concessa quando il creditore ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 del c.p.c.). È un rimedio che mira ad evitare che, in attesa di una sentenza di condanna pecuniaria suscettibile di dar luogo a un pignoramento, il debitore possa disporre dei suoi beni facendoli uscire dal suo patrimonio: per questo, quando poi interviene la sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento.
Condizioni di concedibilità della misura cautelare sono il periculum in mora, cioè il già citato timore di perdere la garanzia patrimoniale, e il fumus boni iuris, cioè la probabile esistenza del diritto di cui si chiede tutela. Il sequestro conservativo, viene chiesto dal creditore ed ha per oggetto beni mobili o immobili del debitore o somme o cose a lui dovute e tende ad assicurare la garanzia generica sui beni del debitore stesso contro il pericolo di sottrazioni e alterazioni. Si tratta di un’anticipazione del pignoramento fondata su due presupposti:
1) la ragionevole apparenza del diritto, ossia la probabile fondatezza della pretesa creditoria (fumus boni iuris);
2) il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito (periculum in mora).
Quest’ultimo presupposto non deve dipendere, peraltro, da un apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi desumibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, non essendo quindi necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore.
Per quanto riguarda le disposizioni del codice civile, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di sequestro, quello conservativo trova un riferimento esplicito anche negli articoli 2905 e 2906 c.c. Con particolare riferimento all’articolo 2905 c.c., esso sancisce che il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile e che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’efficacia dell’alienazione.
Articolo del: