Revoca delle donazioni: quando è possibile?
La revoca della donazione può essere proposta dal donante: una sopraggiunta necessità, ad esempio, la scoperta di figli di cui il donante ignorava l'esistenza, o dai suoi eredi, contro il donatario, o i suoi eredi.
Il legislatore, all'art. 801 c.c., prevede la possibilità di revocare una donazione per ingratitudine. La revoca di una donazione può essere effettuata solamente da un Giudice in Tribunale.
Il "donatore" deve dimostrare la presenza delle ragioni (valide) di cui innanzi, per ottenere una sentenza che revochi la donazione, il quale tramite sentenza può sciogliere gli effetti del contratto e ripristinare la situazione di partenza.
L'azione di restituzione può avvenire entro i 20 anni dal momento della donazione e l'impugnazione di donazione entro i 10 anni dalla data del decesso del donante è legittima. Una donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell'atto, salvo nullità della forma che, invece, non è soggetta a prescrizione. I termini per poter esercitare un'azione di riduzione sono invece di 10 anni dall'apertura della successione.
È possibile rendere una donazione non impugnabile da eredi, se i legittimari firmano la rinuncia all'azione di riduzione per lesione della legittima: in pratica gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) possono decidere di rinunciare a rivendicare lesioni della legittima.
La nullità della donazione: mancanza di uno o più degli elementi essenziali: illiceità della causa; illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell'oggetto; contrasto con una norma imperativa (ad esempio, come sopra accennato, con il divieto dei patti successori.
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