Rientro dei capitali dall’estero


Possono presentare la domanda tutti gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell’AdE, compresi gli avvocati e i revisori contabili
Rientro dei capitali dall’estero

L’agenzia delle Entrate fa sapere che la domanda per aderire alla procedura della voluntary disclosure, la collaborazione volontaria per il rientro dei capitali illegalmente detenuti all’estero, può essere presentata, oltre che dal commercialista dell’evasore ovviamente, anche tramite tutti gli intermediari autorizzati, compresi gli avvocati e i revisori contabili, ovvero tutti coloro che sono abilitati ai servizi telematici dell’AdE. L’invio dell’istanza all’ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi), infatti, va effettuato esclusivamente tramite i canali telematici Entratel o Fisconline entro il 30 settembre 2015.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, sono disponibili sia il modulo da compilare per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, sia un allegato con tutte le istruzioni per la sua compilazione La "voluntary disclosure" è una nuova procedura introdotta con la Legge 186/2014 e finalizzata alla "pacificazione fiscale" tra contribuente ed Erario a iniziativa dello stesso contribuente. Permette a chi ha evaso il Fisco e detiene illegalmente capitali e proprietà all’estero di regolarizzarsi pagando il proprio debito con l’Erario per intero, ma godendo di sanzioni ridotte e dell’esclusione della punibilità per i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, riciclaggio e del neo-reato di autoriciclaggio.

Fino al prossimo 30 settembre 2015 sarà possibile regolarizzare tutte le infrazioni commesse fino 30 settembre 2014. Nello specifico possono essere sanate le "violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta".

Non sarà, però, possibile aderire alla voluntary disclosure "se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione... abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria".

A finire sotto la lente di ingrandimento della collaborazione volontaria per il rientro dei capitali dall’estero sono le infrazioni legate al quadro RW della dichiarazione dei redditi, ovvero quella sezione che registra i movimenti e scambi di capitali e redditi con l’estero (monitoraggio fiscale).

Infine, per quanto riguarda le sanzioni, il comma 4 dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le sanzioni siano pari alla metà del minimo edittale, cioè pari all’1,5% nel caso di Paesi collaborativi e 3% nel caso di Paesi Black List se:
a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o aderenti al SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese
b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute
c) se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, controfirmata dall'intermediario finanziario estero.

Negli altri casi, le sanzioni sono pari a 2,25% nel caso di Stati collaborativi e a 4,25% nel caso di Paesi a fiscalità privilegiata.

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